Mi sono appena iscritto all’Ordine dei farmacisti e mi accingo ad intraprendere l’attività. Quale forma di esercizio professionale è più conveniente anche dal punto di vista previdenziale? E, se svolgessi anche attività estranee alla professione di farmacista, dovrei iscrivermi sia all’Enpaf che a un’altra cassa?
Occorre preliminarmente sottolineare come l’attività di farmacista può essere svolta sotto varie forme: titolare, direttore, collaboratore [dipendente o nell’ambito di un’impresa familiare], farmacista socio di società titolare di una o più farmacie, farmacista libero professionista.
Accomuna tutte queste figure di farmacista professionista l’obbligo di iscrizione al competente ordine professionale.
Negli ultimi tempi – stando anche a quello che si è potuto rilevare dalla stampa specializzata in materia di fisco e lavoro – sembra però essere sempre più gettonata l’opzione per il “farmacista a partita iva” [o, se si preferisce, il farmacista libero professionista] anche grazie, come vedremo subito, alla flessibilità in termini economici e lavorativi, che tale forma reca in sé.
E’ chiaro infatti – per rispondere al Suo primo quesito, che riguarda la convenienza di una modalità o un’altra di esercizio della professione – che assicurare/erogare prestazioni professionali, poniamo, a cinque o sei farmacie diverse [magari, con prestazioni anche in ore notturne e/o festive] può garantire alla “partita iva” ricavi più consistenti se non altro per la convenienza che, anche e soprattutto per la flessibilità appunto del rapporto, possono ricavarne le “farmacie clienti”, e comunque sono aspetti facilmente intuibili.
Ora, l’apertura della partita iva individuale [preceduta dalla scelta di svolgere la professione soltanto in tale veste, quindi solo quale farmacista libero professionista] rende l’Enpaf – in via generale – il solo ente previdenziale di riferimento e perciò obbligatoria l’iscrizione ad esso, peraltro evidentemente conseguente all’iscrizione al competente ordine professionale.
E’ ben vero che recentemente qualche farmacista libero professionista si è visto notificare dall’Inps – nonostante egli non svolgesse nessun’altra attività, ma appunto solo quella di farmacista libero professionista – un avviso bonario con richiesta di iscrizione anche alla Gestione Separata, creando pertanto qualche preoccupazione.
Senonché la carenza di qualsiasi fondamento della pretesa – sia pure all’esito di un serrato scambio di corrispondenza – è stata alfine riconosciuta dallo stesso Istituto, e d’altronde la legge 335/1995 [obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps] circoscrive tale obbligo ai soli soggetti che svolgano in via abituale un’attività di lavoro autonomo non rientrante nella professione assoggettata ad un albo, ma anche, conseguentemente, alla relativa forma di previdenza obbligatoria.
Insomma, per rispondere conclusivamente anche all’altro Suo interrogativo, commercialisti, avvocati, notai, medici, ecc.., e quindi anche farmacisti – quando, ad esempio, collaborino con riviste estranee al settore professionale di appartenenza – devono essere obbligatoriamente iscritti, oltreché alla propria cassa previdenziale, anche alla Gestione Separata dell’Inps.
E questo, come sapete, è anche il caso del farmacista socio di società [di persone o di capitali], titolare di una o più farmacie, che vi assuma la veste di amministratore percependone un compenso statutariamente previsto: ebbene, nonostante la scarsa condivisibilità della tesi espressa al riguardo circa venti anni fa dall’Inps, per tale compenso di amministratore quel farmacista socio verrà iscritto alla Gestione Separata.
Piaccia o non piaccia.
(mario astrologo)
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