[…come facoltà dell’azienda]
In base a quanto emerge da alcuni articoli di stampa, una recente pronuncia del Tribunale di Bergamo ha esaminato la possibilità per il datore di lavoro di stringere le maglie della sicurezza sul luogo di lavoro andando anche oltre le misure di prevenzione tuttora – in gran parte – previste per fronteggiare l’epidemia da Covid-19.
Nella fattispecie decisa dai giudici di Bergamo un datore di lavoro, per ragioni di sicurezza, aveva provveduto a sospendere – senza retribuzione – un’assistente socio-sanitaria* che si rifiutava di vaccinarsi essendo un soggetto gravemente allergico.
*N.B. Il fatto si svolgeva prima dell’entrata in vigore del D.l. 44/2021, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per professionisti sanitari e operatori socio-sanitari.
La lavoratrice ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale che però ha rigettato il ricorso, affermando che l’azienda ha l’obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, a prescindere dall’emergenza pandemica, e di conseguenza può predisporre misure più efficaci, rispetto a quelle già previste dai vari protocolli anti-Covid [DPI, distanziamento, sanificazione, ecc…], così da tutelare la sicurezza dei lavoratori, perché “non appare ragionevole che l’osservanza delle sole prescrizioni protocollari possa esaurire gli obblighi imposti al datore di lavoro da una disposizione a contenuto aperto e mobile come quella dell’art. 2087 del Codice Civile”.
Stando a questa decisione, quindi, parrebbe legittima l’adozione di misure di sicurezze ulteriori [come, ad esempio, l’effettuazione di test/tamponi molecolari per chi è adibito a mansioni che comportino contatti con il pubblico]; e però, trattandosi di una delle prime pronunce di giudici di merito su un tema così complesso, è forse opportuno che le aziende si muovano con cautela, tanto più se consideriamo l’evoluzione del Covid di questi ultimi tempi.
(matteo lucidi)
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