[…tra Codice del Consumo, Codice del Commercio e tutela della concorrenza]
A quali conseguenze andiamo incontro se in farmacia apponiamo, ad esempio sulle confezioni degli alimenti che vengono esposte, come il latte per bambini, il prezzo del prodotto in confezione e non anche quello dell’unità di misura?
Non dovrebbe essere infatti sufficiente indicare che il prezzo di un barattolo di 250 gr. è di 10 euro senza costringere la farmacia a indicare anche quello al kg di 40 euro?
Il quesito ci suggerisce di replicare in sintesi un’analisi a più ampio spettro da noi proposta a suo tempo [soprattutto dopo l’approvazione del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 206/2005] perché ancora attuale, premettendo che – trattandosi di “non‑farmaci” – devono applicarsi le regole in materia di commercio, valide infatti [come tali] sia per gli esercizi di vendita al pubblico in generale che ovviamente per le farmacie.
- L’indicazione del prezzo del prodotto esposto al pubblico
Ora, l’art. 14 del D.lgs. 114/98 [la “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, il c.d. Codice del Commercio] dispone testualmente che: “i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo” [comma 1].
“Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico” [comma 2].
“I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall’applicazione del comma 2” [in pratica: se il prezzo della confezione è stampigliato in maniera ben visibile e chiara sulla confezione stessa non è necessaria la collocazione di un cartellino con l’indicazione del prezzo – n.d.r.] [comma 3].
“Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura” [teniamo a mente tale enunciato perché lo richiameremo tra poco] [comma 4].
Da questo quadro di disposizioni giunge quindi una prima e non equivoca prescrizione: l’obbligo di evidenziare/indicare il prezzo di vendita nei diversi modi che abbiamo appena letto vale soltanto per i prodotti esposti al pubblico, e pertanto vi sono sottratti quelli contenuti/riposti nelle scaffalature chiuse, nel retro della farmacia e in generale in locali dell’esercizio non accessibili alla clientela.
Se allora nel singolo caso le modalità di vendita non prevedono l’esposizione delle confezioni al pubblico, non possono sorgere obblighi di indicazione di prezzi, né della confezione tout court né del prodotto per unità di misura (Kg, ad esempio) o per altro.
- L’indicazione del doppio prezzo
Diversamente, considerato che il citato comma 4 dell’art. 14 del Codice del Commercio fa salve, come si è visto, “le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al pubblico per unità di misura”, è necessario tener conto – quando le confezioni del prodotto siano esposte al pubblico – anche della prescrizione dell’art. 14 [non è un errore di battitura perché sono due diversi artt. 14…] del Codice del Consumo, il cui comma 1 dispone che: “al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori [e quindi esposti al pubblico per la vendita] recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura […]”.
Nel successivo art. 16 dello stesso Codice viene anche prevista una serie di esclusioni da tale obbligo in cui però non rientrano i prodotti alimentari confezionati, e perciò neppure i latti per la prima infanzia.
Si può dunque ragionevolmente concludere che questi prodotti, se esposti al pubblico, devono indicare entrambi i prezzi [per confezione e per unità di misura], cioè appunto “secondo le disposizioni vigenti”.
E, quanto alle sanzioni, sono quelle previste dall’art. 22, comma 3, del Codice del Commercio – richiamato dall’art. 17 del Codice del Consumo – che vanno da € 516,00 a € 3.098,00.
Considerato inoltre che la norma sanzionatoria fa generico riferimento all’art. 14 del Codice del Commercio – che prescrive la doppia indicazione – si potrebbe sospettare che, in caso di omissione di entrambi i prezzi, la sanzione possa essere raddoppiata; ma in realtà la condotta omissiva è unica ed è violato soltanto l’art. 14 del Codice del Consumo, senza contare che altrimenti non si potrebbe neppure applicare il cumulo giuridico previsto dall’art. 8 della l. 689/81, che non contempla tale ipotesi.
La sanzione dovrebbe quindi essere una soltanto.
- Tutela della concorrenza
Vale la pena, infine, aggiungere che questo assetto normativo non dovrebbe essere modificabile neppure dal legislatore regionale, perché siamo in presenza di disposizioni pro-concorrenziali e la tutela della concorrenza è materia che – dopo la riforma del famoso Titolo V della Costituzione del 2001, e attendendo, prima o poi, una … riforma della riforma – è di competenza esclusiva del legislatore statale, che al momento prescrive esattamente quel che si è detto.
(gustavo bacigalupo – cecilia sposato)
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