Vorrei cortesemente qualche chiarimento sulla collaborazione di alcuni professionisti all’interno della farmacia. Abbiamo allestito un apposito ambiente all’interno del locale farmacia per potere ospitare figure professionali come lo psicologo, il podologo, ecc.
La domanda è la seguente: come va gestita da un punto di vista fiscale la collaborazione? Questi professionisti faranno probabilmente delle fatture alla farmacia per prestazioni occasionali, ma non so se la farmacia deve darne comunicazione all’ispettorato del lavoro e con quali modalità.

La Legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro del 2021 ha previsto l’obbligo del datore di lavoro di inoltrare tramite SMS o posta elettronica una comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente dei nominativi dei soggetti che presteranno a favore dell’azienda attività di lavoro autonomo occasionale.
In particolare, la comunicazione – che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza quindi alcun allegato – dovrà contenere, come abbiamo avuto già occasione di precisare, i seguenti elementi essenziali, in assenza dei quali la comunicazione stessa sarà considerata omessa.

Si tratta dei seguenti:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data d’inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
  • ammontare del compenso, se stabilito al momento dell’incarico.

Senonché, Lei precisa che i vs. professionisti emetteranno alla farmacia fatture per le prestazioni effettuate e dunque – se è così – il rapporto instaurato con voi non può correttamente definirsi di lavoro autonomo occasionale che, vale la pena ricordarlo, è l’attività non esercitata abitualmente ancorché di natura professionale.
Ben diversamente, ci pare si tratti di un vero e proprio incarico di lavoro autonomo [che, per definizione, non può quindi definirsi occasionale], con la conseguenza che la comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro non deve essere trasmessa, proprio perché non ricorre la condizione prevista dalla legge recentemente approvata.

(stefano lucidi)

 

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