La domanda per l’assegno unico e universale, come si ricorderà [sul tema, in generale, v. Sediva News del 19 gennaio u.s.], va presentata – da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale e prescindendo dalla convivenza con il figlio – una volta l’anno a partire dal 1° gennaio e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo.
L’importo dell’assegno unico viene determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare in cui è inserito il figlio beneficiario della prestazione, indipendentemente appunto che vi sia o meno inserito anche il genitore richiedente, e dunque – è bene ribadirlo – non è richiesto a quest’ultimo [neppure in caso, ad esempio, di genitori separati e divorziati] il requisito della convivenza con il figlio.
La circolare dell’Inps n. 23 del 9 febbraio 2022 al punto n. 6 precisa inoltre che, nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario, mentre – se l’affidamento è condiviso – si può optare per il pagamento ripartito al 50%.
In tutti i casi appena esemplificati, comunque, l’altro genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal primo genitore [quello formalmente richiedente l’assegno], accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Infine, può verificarsi l’ipotesi in cui – nonostante l’affidamento condiviso del minore – il giudice con proprio provvedimento stabilisca il suo “collocamento” presso il (genitore) richiedente: in questa evenienza, si può optare per il pagamento al 100% al genitore “collocatario”, ferma sempre anche qui la possibilità dell’altro di modificare la domanda in un momento successivo, optando evidentemente per il pagamento ripartito al 50%.
Ma anche i nonni possono richiedere l’assegno unico e universale per i nipoti, minorenni e maggiorenni fino a 21 anni, e però solo in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento presso il (nonno) richiedente.
È ancora, infatti, la circolare Inps a specificare – ricordando che il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età – che il diritto alla prestazione dell’assegno unico universale può essere esteso anche ai nonni [ovviamente per i nipoti] anche se, come è del resto intuitivo, “unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento eterofamiliare”.
Mentre scriviamo, tuttavia, sembrerebbe che – per disinformazione più che per disinteresse… – siano state presentate solo 3 domande su 10 (!), e dunque, se si vuole ricevere il primo assegno di marzo, sarebbe forse il caso di affrettarsi.
(giorgio bacigalupo)
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