Sono un farmacista no vax e, senza entrare nel merito della mia scelta, vorrei sapere se la sospensione dall’esercizio della professione che mi ha comminato l’Ordine dei farmacisti permane anche dopo la mia recente guarigione dal Covid, come sembra abbia scritto il Ministero della Salute. E se è vero, perché questa differenza con gli ultracinquantenni?
Anche in questa circostanza, come nelle altre occasioni congeneri, può essere forse di qualche utilità riportare preliminarmente le considerazioni da noi già svolte sui vari aspetti di questo tema [nell’augurio, è chiaro, che sia un tema destinato a perdere via via attualità], elencando qui di seguito le precedenti Sediva News in argomento:
- 09/04/2021: “Neppure il farmacista “no vax” potrà essere sospeso dall’albo”;
- 14/04/2021: “Per chi vale l’obbligo vaccinale”;
- 06/05/2021: “Brevi domande [e brevi risposte] sull’obbligo di vaccinazione”;
- 21/10/2021: “Legittimo per il Consiglio di Stato l’obbligo vaccinale per i professionisti e gli operatori sanitari”;
- 26/11/2021: “Le ultime novità sull’obbligo vaccinale”;
- 16/12/2021: “Persistenti incertezze sull’obbligo vaccinale…”
- 22/12/2021: “Obbligo vaccinale il destino dei soggetti operanti in farmacia”
- 31/12/2021: “La giurisprudenza sull’obbligo vaccinale & C.”
- 12/01/2022: “Il nuovo d.l. sull’obbligo vaccinale per gli over-50 e i suoi riflessi…”
- 25/01/2022: “La conversione in legge del dl. 172/2021 risolve anche qualche dubbio degli Ordini dei Farmacisti sui “no vax””
- 27/01/2022: “Domande (e risposte) sulla sospensione del farmacista novax…”
Venendo ora al quesito, le cose stanno esattamente come dice il Ministero [circolare n. 2992 del 17 febbraio 2022], che perciò – almeno in questo caso – ha pienamente ragione.
Per rendersene conto, del resto, può bastare rileggere con un po’ di attenzione i commi 3, 4 e 5 dell’art. 4 del fondamentale dl. 44/2021, come modificati/sostituiti dal dl. 172/2021.
Eccone pertanto il testo:
“Comma 3: Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata (1) del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre (2), entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale (3).
Comma 4: Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale (4) è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale (5).
Comma 5: La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l’ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4-ter, comma 6”.
I passaggi sottolineati – visti unitariamente – ci sembra offrano un quadro generale non affatto equivoco, perché:
(1) dapprima, cioè all’entrata in vigore [27/11/2021] del dl. 172, l’Ordine deve eseguire “immediatamente la verifica automatizzata ecc.”…
(2)(3) …e poi, se la verifica dà esito negativo, “invita l’interessato a produrre ecc.”: come abbiamo letto, l’invito – in prima battuta – potrà riguardare la prima o la seconda dose oppure la dose di richiamo [in base allo stato (non) vaccinale del professionista sanitario al momento della “verifica automatizzata”] e – in seconda battuta – la trasmissione della “certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale”;
(4)(5) diversamente, l’accertato inadempimento del professionista all’obbligo vaccinale, come sopra delineato, “determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”.
Allora, questa la domanda centrale, quando il professionista sospeso può essere reintegrato?
La legge, abbiamo visto, gli indica una sola via d’uscita: quella dell’adempimento all’obbligo vaccinale, e quindi la sospensione di chi non aveva completato il ciclo vaccinale primario può ritenersi revocabile soltanto al perfezionamento del ciclo, mentre quella del professionista sospeso per la mancata inoculazione del booster diventa revocabile solo all’avvenuta somministrazione di quest’ultimo.
Beninteso, la sospensione cessa comunque alla data del 15 giugno 2022, salvi eventuali provvedimenti che riducano il termine, come naturalmente tutti auspichiamo.
Il Ministero quindi non poteva dire nulla di diverso da quello che ha detto, perché almeno qui la legge non concede scappatoie: giusto o non giusto che sia.
* * *
Ma una risposta la dobbiamo anche all’ultimo Suo interrogativo: perché questa diversità di trattamento del professionista sanitario rispetto all’over 50 che, negativizzandosi e accedendo di conseguenza al green pass rafforzato, ottiene invece l’immediato via libera al ritorno all’attività lavorativa?
La risposta anche qui è nella legge, che disciplina diversamente la sorte del no vax over 50 in caso di infezione da SARS-CoV-2, la quale infatti – mentre per il professionista sanitario [come abbiamo visto fin qui] non sospende l’obbligo vaccinale – per l’over 50 determina “il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute” [comma 2 dell’art. 4-quater del dl. 44/2021 introdotto dal dl. n. 1 del 7/1/2022], permettendogli così, per tutto il periodo del differimento, di usufruire del green pass rafforzato anche ai fini lavorativi.
Il famoso green pass rafforzato, allora, se può naturalmente giovare al professionista sanitario no vax negativizzato per frequentare ristoranti e affini, certo non gli è sufficiente per essere reintegrato nell’esercizio della professione.
Dunque, gli Ordini non possono agire diversamente, perché sono tenuti a conformarsi alle corrette indicazioni ministeriali.
(gustavo bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!