Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un decreto legge [di prossima pubblicazione sulla G.U.] che, tra l’altro, ridisciplina – parzialmente, ma in termini incisivi – la materia, molto gettonata negativamente negli ultimi tempi, dei bonus edilizi.

Come noto, il Decreto Rilancio (n. 34/2020) aveva riconosciuto ai contribuenti – che sostenevano spese di ristrutturazione [fino al 2024, termine così prolungato dalla Legge di Bilancio 2022] – la facoltà di cedere lo sconto fiscale loro spettante a un fornitore, il quale avrebbe avuto a sua volta facoltà, accettando la cessione, di recuperarne l’intero ammontare sotto forma di credito d’imposta.

Naturalmente, se il fornitore non avesse accettato la cessione, come del resto è accaduto spesso [per la preferenza del fornitore verso la riscossione di quanto dovutogli direttamente dal cliente…], il contribuente avrebbe dovuto spendere a proprio nome il credito – nelle varie misure (50%, 65%, 90%, 110%, ecc.) previste dai vari tipi di intervento – portandolo in detrazione nella sua dichiarazione dei redditi, come peraltro avrebbe anche potuto cederlo, o tentare di cederlo, ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito.

Senonché, come abbiamo colto anche dalla stampa, l’Agenzia delle Entrate ha dovuto in prosieguo constatare il realizzo di colossali frodi fiscali attuate mediante successive cessioni dello stesso credito d’imposta [poi però risultato falso] a più soggetti, e il Governo è quindi intervenuto con il decreto c.d. “anti frodi” del 12/11/2021 e successivamente con il decreto “sostegni ter”: con tali due provvedimenti, da un lato, la cessione del credito è stata consentita soltanto per una volta, e, dall’altro, è stato imposto al contribuente l’onere di far asseverare da un tecnico abilitato la congruità delle spese sostenute, e di far apporre da un intermediario abilitato [ad es. commercialista] il visto di conformità dei dati relativi all’intera documentazione di spesa, attestando la sussistenza dei presupposti per aver diritto al credito d’imposta.

Di fatto, si è così arrivati a una situazione di stallo, essendo state bloccate anche dagli istituti finanziari le possibilità anche per una sola volta di cessione di credito: e questo, evidentemente, in attesa di chiarimenti.

Allora, proprio con il citato decreto legge in corso di pubblicazione, il Governo – preso atto di questa situazione – consentirà di effettuare due ulteriori cessioni del credito [ma soltanto per intero e non più per frazioni], e però esclusivamente a favore di banche e di intermediari finanziari, ovvero di imprese di assicurazione, fermi comunque i predetti obblighi di asseverazioni e di rilascio del visto di conformità*, prevedendo inoltre l’attribuzione di un codice identificativo, a decorrere dal 1° maggio 2022, alla comunicazione della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate, codice da indicare poi nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.


*Tuttavia, in sede di conversione del Milleproroghe è contemplata – in ordine alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 12/11/2021 [data di entrata in vigore del decreto “anti frodi”] e il 31/12/2021 per gli interventi edilizi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a € 10.000 – l’esclusione dall’obbligo del visto di conformità


È stata anche prevista la sanzione della reclusione da 2 a 5 anni in caso di frodi, oltre a una multa da € 50.000 a € 100.000 per il tecnico che produce asseverazioni false od omette informazioni rilevanti sul progetto.

Come si vede, un’autentica “babele” normativa che ci induce – se è necessario precisarlo – a porre particolare attenzione nel caso si voglia usufruire di queste agevolazioni.

(stefano lucidi)

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