Che nel tempo possano insorgere conflitti tra due o più soci è una vicenda tutt’altro che ipotetica, come d’altra parte sempre più sta emergendo in questi ultimi due o tre anni anche nel mondo della farmacia, e non soltanto all’interno di società [di persone o di capitali] formate tra vincitori in forma associata nei concorsi straordinari, anche se le vicissitudini di costoro si rivelano – quasi fatalmente, e le ragioni le conoscete bene – quelle più numerose.

È agevole allora comprendere che, essendo notoriamente preferibile “prevenire” piuttosto che “curare”, molta attenzione dovrà essere dedicata – anche e particolarmente proprio nel quadro di queste possibili evenienze – ai contenuti dell’atto costitutivo/statuto di una società titolare di farmacia di nuova formazione, come però anche alle modifiche che nel tempo si siano rese opportune o necessarie sugli statuti di società di vecchia costituzione.

Si tenga ben presente, intanto, che, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 17/1/2003 n. 5, “gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società”.

È chiara quindi la voluntas legis di spingere le parti di un contratto sociale a prevedere (anche) clausole del genere nel quadro di una forte esigenza del legislatore – attenzione, di tutti i legislatori dei paesi più “evoluti” – di prevenire almeno tendenzialmente l’insorgere di vicende, generate [in questo caso specifico] da conflitti tra i soci, in grado di cagionare pregiudizi nella gestione dell’impresa sociale e quindi all’impresa come tale che è uno dei beni maggiormente protetti negli/dagli ordinamenti moderni.

Qui comunque vogliamo soffermarci – sia pure in estrema sintesi – almeno su alcuni dei rimedi [le c.d. clausole manutentive, nomen omen] che possono essere affidati alle scelte dell’autonomia negoziale, quella dei soci naturalmente, proprio al fine di tentare di ridurre ai minimi termini complicate “situazioni di stallo”:

  • clausola arbitrale: permette, come del resto è noto, di deferire la controversia ad un collegio di arbitri o ad un arbitro unico: si tratta peraltro di clausole già oggi contenute in buona parte degli atti costitutivi;
  • clausola “casting vote: i soci prestabiliscono a chi tra loro attribuire il “voto decisivo” in caso di parità;
  • clausola “cooling off: contempla un lasso di tempo, non eludibile se non con il consenso di tutti i soci, che deve intercorrere tra l’insorgere della controversia e la sua soluzione, così da favorire l’analisi e la valutazione con la migliore diligenza degli aspetti favorevoli e di quelli contrari;
  • clausola “swing man: come nel c.d. “casting vote”, i soci nominano un terzo che – sempre in caso di parità – avrà voto decisivo sulla sola controversia.

Questo in rapidissima rassegna ma senza la benché minima pretesa di esaustività, perché i rapporti tra i soci – se escludiamo per ovvie ragioni le società formalmente [o sostanzialmente] “a socio unico” – costituiscono un aspetto delicatissimo, da maneggiare dunque con estrema delicatezza e con lo sguardo più attento alle effettive esigenze delle parti.

Un tema, in ogni caso, su cui torneremo in prosieguo più volte.

(cesare pizza – gustavo bacigalupo)

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