[…nel caso di contratto di comodato d’uso ove seguito dall’effettivo acquisto dei beni]
Il requisito previsto dalla normativa si può considerare sussistente (anche) se la società, prima di esercitare l’opzione per l’acquisto del macchinario, lo aveva utilizzato a titolo di prestito gratuito
Secondo la risposta n. 63 del 3/2/2022 dell’Agenzia delle Entrate, se una farmacia decide di installare un bene strumentale nuovo e mai utilizzato precedentemente sottoscrivendo con il fornitore un contratto che preveda la possibilità di un futuro acquisto [è il caso ad es. di un contratto di prova con una prima fase di comodato d’uso gratuito con opzione appunto di acquisto successivo], una volta perfezionato il trasferimento di proprietà l’impresa potrà fruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, potendo pertanto considerare il periodo di durata del comodato d’uso come un periodo di prova del bene stesso che perciò non acquista nessuna rilevanza in ordine al requisito della novità.
Il periodo di comodato, cioè, è di fatto assimilato – precisa l’Agenzia delle Entrate – a un periodo di prova, alla fine del quale il comodante [la farmacia] può far scattare l’opzione di acquisto senza necessità che, sempre ai fini del bonus investimenti, debbano esservi interruzioni nell’utilizzo del bene strumentale, anche se naturalmente l’utilizzatore del bene deve essere sempre lo stesso.
(marco righini)
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