Un’azienda commerciale, cliente della nostra farmacia, a seguito dell’acquisto di alcuni prodotti mi ha chiesto di emettere la fattura con la famosa scissione dei pagamenti. Vi chiedo se posso procedere secondo la richiesta perché ho qualche dubbio: infatti, per quanto ne so, questo è un adempimento obbligatorio soltanto per le fatture emesse nei confronti della P.A.
Preliminarmente ricordiamo che la “scissione dei pagamenti” [disciplinata dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/72], cioè il c.d. split payment, è uno speciale meccanismo contabile e di assolvimento dell’Iva che va applicato obbligatoriamente soltanto per le cessioni di beni o prestazione di servizi nei confronti di specifici soggetti, come diremo tra un momento.
Come noto, inoltre, lo split payment consente ai cessionari/committenti di non corrispondere l’Iva ai propri cedenti/prestatori [come possono essere ad esempio le farmacie], ma di liquidarla direttamente all’Erario.
Tale meccanismo fu introdotto nel ns. ordinamento con l’art. 1 comma 629 della Legge di Stabilità 2015 e interessava i soli rapporti commerciali intrattenuti da tutte le imprese [e quindi anche dalle farmacie] con la Pubblica Amministrazione, lo Stato o e gli Enti pubblici.
Ma successivamente l’art. 3 del D.L. del 16/10/2017, n. 148 [convertito con modificazioni dalla L. 04/12/2017, n. 172], ha disposto che – già a partire dal 1° gennaio 2018 – la disciplina della “scissione dei pagamenti va applicata anche nei confronti [Cfr. art. 17-ter, comma 1-bis del D.P.R. 633/72]:
- degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- delle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- delle società controllate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche ovvero da enti e società assoggettati allo split payment;
- delle società partecipate – per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% – da amministrazioni pubbliche ovvero da enti e società assoggettati allo split payment;
- delle società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana identificate agli effetti dell’Iva.
Ora, l’elenco aggiornato di tutti questi “nuovi” soggetti sottoposti allo split payment viene pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo.
Rispondendo quindi al quesito, voi dovrete semplicemente inserire il codice fiscale della società vs. cliente nell’apposita sezione di ricerca consultabile, cliccando direttamente su questo link: non potete infatti essere certi [per il gioco spesso intricato degli enti pubblici o privati controllanti e di quelli controllati, il cui elenco è d’altronde sempre “in divenire”] che questa società rientri, o non rientri, tra i soggetti cui fatturare con lo split payment, come vi è stato richiesto, e dunque è una verifica che diventa nei fatti per voi imprescindibile.
Basterà, in definitiva, una volta entrati sul sito cui conduce il link, inserire appunto il codice fiscale della società per controllarne la presenza o meno nell’elenco 2021.
(mauro giovannini)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!