Dopo aver emesso una fattura alla asl quest’ultima l’ha respinta perché nel documento era indicato un iban errato: ho quindi emesso un’altra fattura corretta, con un nuovo numero e una nuova data.
Devo fare anche la nota credito, o il fatto che la prima fattura sia stata rifiutata la rende neutra da un punto di vista contabile?

 

La fattura elettronica accettata dal Sistema di Interscambio è – sia formalmente che di fatto – emessa e quindi esiste a tutti gli effetti, dunque anche agli effetti fiscali.
Questo è, in sintesi, il contenuto del principio di diritto n. 17 del 30/10/2020 dell’Agenzia delle Entrate, con cui è stato chiarito che – ai fini dell’emissione – l’eventuale rifiuto di una FE da parte della PA non viene rilevato.
La PA, infatti, una volta ricevuta la fattura elettronica [tramite, come noto, il Sistema di Interscambio], ha facoltà – secondo le disposizioni del Decreto MEF 24/06/2020, n. 132 – di rifiutare il documento, riconsegnando allo stesso SdI una “notifica di cessionario/committente” di avvenuto rifiuto, motivandone le cause che, lo ricordiamo, sono comunque tassativamente previste dalla norma.
Lei dovrà pertanto emettere una nota di credito a storno della fattura regolarmente consegnata allo SdI [benché rifiutata appunto dalla Asl] e conseguentemente emettere una nuova fattura, questa volta avendo naturalmente l’accortezza di correggere il “motivo” che ha causato il precedente rifiuto della PA.

(mauro giovannini)

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