Io e mia moglie siamo soci della snc titolare della farmacia.
Un fornitore, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società, ha preannunciato di voler notificare a me a mia moglie l’atto di precetto e pignorarci i conti correnti personali.
Possiamo contrastare questa pretesa?
Ricordiamo ancora una volta – ma è un aspetto che è necessario tenere sempre ben presente – che i soci di una snc sono solidalmente e illimitatamente responsabili dei debiti societari, purché inerenti all’esercizio della farmacia sociale o alla società come tale.
Ora, la responsabilità è illimitata perché il singolo socio risponde con l’intero suo patrimonio personale ed è solidale perché ogni socio può essere aggredito dal creditore sociale per il pagamento dell’intero debito o della parte di esso rimasta insoddisfatta dopo che il creditore abbia escusso la società e l’intero suo patrimonio senza vedersi estinguere integralmente il suo credito.
Ecco quindi che la responsabilità di ogni socio è anche sussidiaria, cioè interviene dopo l’infruttuosità anche parziale dell’azione nei confronti della società [è il c.d. beneficium excussionis].
Perciò, come si vede, non è priva di fondamento – ma soltanto in principio, come vedremo subito – la “minaccia” del fornitore, fermo però che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti della snc [nel nostro caso il decreto ingiuntivo non opposto] può essere utilizzato anche nei vs confronti, cioè indifferentemente a carico di uno o l’altro di voi, in via soltanto sussidiaria, cioè in pratica subordinatamente alla previa escussione della snc.
Il beneficium excussionis, che è contemplato nell’art. 2304 del cod. civ., ha del resto efficacia soprattutto con riguardo alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo l’infruttuosa azione nei confronti della società e perciò soltanto allora egli potrà richiedere un ulteriore titolo esecutivo nei confronti del socio di snc [e anche al solo fine di poter iscrivere ipoteca giudiziale sui suoi beni immobili].
Non dovrebbe in conclusione essere per voi difficile opporvi alla “minacciata” esecuzione diretta nei vs confronti.
Un’ultima notazione ancora riguardante il beneficium excussionis ci viene dalle Sezioni Unite della Cassazione che con una sentenza abbastanza recente hanno chiarito che – con riferimento ai debiti fiscali della società personale – la violazione del beneficio da parte del Fisco integra un’eccezione opponibile dal socio (sin) dalla notifica della cartella di pagamento, anche se non costituisce vizio proprio della cartella.
In caso allora di avviso di accertamento esecutivo, non essendo necessaria la notifica della cartella, il socio può eccepire per l’appunto il beneficium excussionis impugnando l’avviso emesso nei confronti della società, che, come appena detto, deve essere notificato anche a lui.
(aldo montini)
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