Viene infatti prorogata ex lege – “fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali” – la sospensione del sanitario [dall’esercizio della professione] conseguente al suo inadempimento accertato dall’Asl dell’obbligo vaccinale, che ai sensi del dl. 44/2021 avrebbe dovuto mantenere “efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
Come si rileva dal titolo, è stato convertito in legge il dl. 172/2021 e pertanto le modifiche e/o integrazioni apportate al dl. dalla legge di conversione [mentre scriviamo non ancora in G.U., ma il testo è già noto] entreranno in vigore secondo i principi generali soltanto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
In particolare, una di queste modifiche – come preannunciano le notazioni introduttive – risolve le non lievi incertezze che hanno caratterizzato il periodo successivo al 27 novembre e ancor più quello successivo al 31 dicembre dello scorso anno.
Anche alcuni Ordini dei farmacisti, infatti, si erano chiesti se e come avrebbero potuto/dovuto intervenire con riguardo agli iscritti no vax che fossero stati sospesi [“dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni ecc.” e/o tout court “dall’esercizio della professione”, come disposto per l’appunto da qualche Ordine] per effetto dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale accertato dall’Asl prima del 27 novembre, tenuto conto che da tale data [che è quella dall’entrata in vigore del dl. 172/2021] è stata devoluta all’Ordine professionale, come illustrato nella Sediva News del 16/12/2021, la competenza all’adozione – previa verifica operata “per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali” – dell’“atto di accertamento dell’inadempimento ecc.…”, con il conseguente venir meno di ogni attribuzione di Asl e Regione nel procedimento.
L’interrogativo, più esattamente, era il seguente: fermo che dal 27 novembre l’Asl [come d’altra parte anche la Regione] è stata esautorata da qualsiasi compito di individuazione dei professionisti sanitari no vax, e che da allora soltanto l’Ordine avrebbe potuto/dovuto accertare l’inadempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei suoi iscritti, qual è la sorte degli eventuali provvedimenti di sospensione dall’esercizio della professione adottati dall’Ordine su “comunicazione scritta” dell’Asl, come era previsto nel comma 6 dell’art. 4 del dl. 44/2021 anteriormente all’intervento del dl. 172/2021?
Cioè, se è indiscutibile l’efficacia degli accertamenti dell’Asl [e quindi l’ultrattività dei provvedimenti di sospensione] anche per il periodo successivo al 26 novembre, lo è parimenti anche la loro inefficacia dopo il 31 dicembre 2021; e allora quid iuris dal 1° gennaio 2022, se gli Ordini non si sono affrettati – come generalmente non sembra si siano… affrettati – a rinnovare tempestivamente la verifica della persistenza dello “stato” di no vax dell’iscritto e dunque del presupposto legale della sua “immediata sospensione dall’esercizio” della professione sanitaria e (connessa) annotazione “nel relativo Albo professionale”?
La risposta starebbe evidentemente nel vuoto normativo dal 1° gennaio alla data di pubblicazione della legge di conversione del dl. 172/2021, con tutte le conseguenze che in astratto potrebbero derivarne, ma su cui almeno in questa sede e per il momento non crediamo necessario soffermarsi, anche perché – come premettiamo nelle note introduttive – la conversione del dl. (ri)conferisce legalità all’intera vicenda.
È però il momento di una breve rassegna del testo della legge di conversione, limitandoci per ovvie ragioni ai passaggi che più ci interessano [che vanno circoscritti, come vedremo, agli artt. 1 e 1-bis], ricordando tuttavia che queste note si accodano ragionevolmente alle altre Sediva News riguardanti ad ampio spettro l’art. 4 del dl. 44/2021 [e le sue successive modifiche e integrazioni], che indubbiamente è la pietra angolare su cui in sostanza poggia l’intera normativa sull’obbligo vaccinale a carico dei professionisti sanitari.
Questa è insomma una rassegna che si aggiunge soprattutto alle seguenti:
- 09/04/2021: “Neppure il farmacista “no vax” potrà essere sospeso dall’albo”;
- 14/04/2021: “Per chi vale l’obbligo vaccinale”;
- 06/05/2021: “Brevi domande [e brevi risposte] sull’obbligo di vaccinazione”;
- 21/10/2021: “Legittimo per il Consiglio di Stato l’obbligo vaccinale per i professionisti e gli operatori sanitari”;
- 26/11/2021: “Le ultime novità sull’obbligo vaccinale”;
- 16/12/2021: “Persistenti incertezze sull’obbligo vaccinale…”
- 22/12/2021: “Obbligo vaccinale il destino dei soggetti operanti in farmacia”
- 31/12/2021: “La giurisprudenza sull’obbligo vaccinale & C.”
- 12/01/2022: “Il nuovo d.l. sull’obbligo vaccinale per gli over-50 e i suoi riflessi…
Il confronto
Ecco allora, come altre volte, il confronto tra il testo del dl. 172/2021 e quello della legge di conversione, sempre limitatamente ai suoi art. 1 e 1-bis
e trascurando quindi i successivi artt. 2 – 9-bis.
Comma 1 art. 4 d.l. 44/2021 come modificato dal d.l. 172/2021
|
Comma 1 e 1-bis art. 4 con modifiche legge di conversione
|
|
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
|
1. Identico
1-bis. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell’obbligo di cui al primo periodo determina l’impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza1.
|
- Il comma 1 bis estende l’obbligo vaccinale introdotto a suo tempo per i professionisti sanitari anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie.
Perciò, vi rientrano sicuramente anche i tirocini professionali in Farmacia.
Comma 2 e 7 art. 4 d.l. 44/2021 come modificato dal d.l. 172/2021
|
Comma 2 e 7 art. 4 con modifiche legge di conversione
|
|
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita
7: Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. |
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale1 ovvero dal medico vaccinatore2, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vacci- nazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis3 e la vaccinazione può essere omessa o differita.
7. Identico |
- Quel “proprio” e quel “curante” evitano quantomeno equivoci, elusioni, ecc.
- E’ un’aggiunta certo proficua perché facilita le cose a tutti.
- L’integrazione era doverosa.
Comma 3 art. 4 d.l. 44/2021 come modificato dal d.l. 172/2021
|
Comma 3 art. 4 con modifiche legge di conversione
|
|
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi CO- VID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. | 3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi CO- VID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri di cui al- l’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccina- zione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito1, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, ovvero la documentazione comprovante2 l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1, nonché a specificare l’eventuale datore di lavoro e l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo3. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. |
- “Invito” è molto più aderente al meccanismo descritto rispetto a “richiesta”.
- Questa integrazione si è resa opportuna a seguito di alcune sentenze di giudici amministrativi che, come abbiamo visto a tempo debito, hanno assegnato un ruolo decisivo – nella dimostrazione dell’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale – alla “documentazione” di supporto.
- Questo vale naturalmente per i no vax lavoratori subordinati.
Comma 4 art. 4 d.l. 44/2021 come modificato dal d.l. 172/2021
|
Comma 4 art. 4 con modifiche legge di conversione
|
|
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L’inosservanza degli obblighi di comunica- zione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale. | 4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federazione nazionale competente, all’interessato, all’azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista1, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto2. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 5612. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine professionale territorialmente competente2, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.- |
- La “Federazione competente” è infatti una soltanto [e qui è la Fofi] e inoltre mancava (curiosamente) una qualsiasi comunicazione “all’interessato”; ma quello che non si riesce a comprendere è l’inciso “limitatamente alla professione di farmacista”, anche per le troppe virgole che caratterizzano questo intero passaggio aggiunto in sede di conversione.
- Sono tre integrazioni del tutto condivisibili.
Comma 5 e 6 art. 4 d.l. 44/2021 come modificato dal d.l. 172/2021
|
Comma 5 e 6 art. 4 con modifiche legge di conversione
|
|
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l’ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4-ter, comma 6. 6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. |
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine professionale territorialmente1 competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l’ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4-ter, comma 6. 6. Per gli esercenti le professioni sanitarie1 che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. A tal fine la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale avviene con la presentazione della certificazione verde COVID-192. |
- Nulla da chiarire.
- Certo, è bene che il professionista sanitario sia un sì vax… sin dal primo giorno di iscrizione all’albo.
* * *
Infine, quello che sta nel titolo e nelle note introduttive di quest’analisi – il tema cioè della ultrattività delle sospensioni disposte per effetto degli accertamenti della Asl anteriori al 27 novembre 2021 – viene sancito direttamente dalla legge di conversione con l’introduzione all’originario d.l. n. 172/2021 di un
Art. 1-bis
Gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali secondo le modalità di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal comma 1 del presente articolo.2.
Il commento lo abbiamo già sintetizzato nella prima parte di queste note e dunque non ci resta che sottolineare che una “nuova verifica”, prima o poi, gli Ordini dovranno pure avviarla…
(gustavo bacigalupo – aldo montini)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!