Abbiamo già visto (v. Sediva News del 20/5/2020) che la legge di bilancio 2020 ha concesso alle imprese – e, quindi, alle farmacie – che effettuano per tutto il 2020 [ma anche fino al 30/6/2021 se entro il 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisto] investimenti in beni materiali strumentali nuovi, un credito di imposta del 6%, elevato al 40% per gli investimenti in chiave “Industria 4.0”.

Tuttavia, la stessa legge prevede anche che “(a)i fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, e inoltre che “A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della legge di bilancio 2020 [che appunto introducono l’agevolazione in discorso].

Ora, non sono pochi i casi in cui il fornitore del bene, anche se diligentemente sollecitato in tal senso dalla farmacia sua cliente, abbia dimenticato di aggiungere nella fattura l’indicazione richiesta dalla legge.

Fino ad oggi il rimedio possibile per evitare di perdere l’agevolazione era quello di chiedere al fornitore l’emissione di una nota di credito seguita dalla ri-emissione della fattura (questa volta) integrata della necessaria indicazione; ma anche qui i problemi non sono mancati dato che  più di qualche fornitore ha fatto “resistenza”.

L’Agenzia delle Entrate, in una recentissima risposta ad interpello (n. 438 del 5/10/2020), è intervenuta sull’argomento e, pur ribadendo che la fattura non completa del detto riferimento non possa essere considerata documentazione idonea ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, ne ha ammesso la possibilità di regolarizzazione fornendo per di più le concrete modalità operative.

E dunque, nel caso in cui il fornitore:

  • abbia emesso fattura cartacea [ipotesi in pratica ormai residuale], il riferimento normativo può essere riportato dalla farmacia stessa sull’originale del documento con scrittura indelebile anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
  • abbia invece emesso fattura elettronica (FE), sono possibili due alternative:
    1. stampare il documento di spesa e apporvi la predetta scritta indelebile [cioè l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della legge di bilancio 2020], conservandolo secondo le modalità e nei termini di qualsiasi altro documento fiscalmente rilevante;
    2. realizzare un documento integrativo elettronico, da inviare allo SdI e conservare in via sostitutiva unitamente alla FE, semplificando così gli oneri di conservazione e consultazione.

Il tutto però – attenzione! – prima che inizi un qualsiasi controllo fiscale che, rinvenendo il documento sprovvisto della necessaria indicazione, possa causare irrimediabilmente la perdita dell’agevolazione.

È un tema comunque delicato e richiede quindi la massima attenzione da parte delle farmacie, che però per qualsiasi dubbio o perplessità potranno rivolgersi naturalmente al ns. Studio.

(stefano lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!