[… più tempo per la dichiarazione sostitutiva]
Modificati infatti per il 2022 i termini per l’invio della dichiarazione sostitutiva necessaria – come reso noto a suo tempo – per accedere al bonus pubblicità 2021.
Ricordiamo che il credito d’imposta poteva essere prenotato dal 1° al 31 ottobre 2021 [v. Sediva News del 30.09.2021], mentre l’invio della dichiarazione sostitutiva – che conclude l’iter preliminare a carico dei richiedenti per ottenere il contributo – ora può essere effettuato tra il 10 gennaio e il 10 febbraio 2022, anziché tra il 1° e il 31 gennaio 2022, sempre attraverso il canale telematico disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Vale la pena anche ribadire che l’agevolazione è stata introdotta nel 2018 per incentivare gli investimenti in pubblicità effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali [art. 57-bis Dl n. 50/2017], ricordando anche, in particolare, che la disciplina ordinaria – senza cioè il rispetto delle regole straordinarie introdotte proprio per il periodo pandemico che stiamo vivendo – stabilisce che per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti superi almeno dell’1% l’importo speso con lo stesso scopo e utilizzando gli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Il bonus è pari al 75% del valore incrementale ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti del regolamento degli aiuti “de minimis”.
Senonchè, secondo l’art. 57-bis comma 1-quater del Dl n. 50/2017 [modificato dal Decreto Sostegni-bis], per gli anni 2021 e 2022, cioè appunto del periodo pandemico, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, come detto, sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato e soprattutto, come ricorderete, per questi due anni è venuto/viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto a quello dell’anno precedente.
(andrea raimondo)
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