Gli organi di informazione, come forse avrete rilevato, hanno diffuso le prime notizie, successive al Consiglio dei Ministri di qualche giorno fa, riguardanti le misure che parrebbero destinate ad essere adottate in sede di approvazione dei vari provvedimenti che formeranno e caratterizzeranno la Manovra Finanziaria per l’anno 2024.
Oltre alla “classica” legge di bilancio, che sarà posta evidentemente all’esame del Parlamento [al quale del resto, come abbiamo sottolineato parecchie volte, sono rimaste ben poche occasioni per svolgere il suo mestiere di legislatore, semplicemente di rango oltreché costituzionale], dovrebbero essere approvati due decreti legislativi di attuazione [parziale] della delega fiscale, mentre il dl collegato alla stessa legge di bilancio è stato già pubblicato nella GU del 18 ottobre 2023 e reca il nr. 145/2023.
Dando un primo sguardo a tutti questi provvedimenti, e considerandoli congiuntamente per semplicità espositiva e naturalmente tenendo conto che dovremo tornarvi con ben altri particolari, se ne traggono notazioni di rilievo, alcune delle quali sono le seguenti:
- è prevista la facoltà di rinviare il pagamento dell’acconto IRPEF di novembre 2023 [ma, si badi, è una facoltà che possono esercitare soltanto le persone fisiche titolari di partita iva che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori ad € 170.000, e quindi, in pratica, interesserà poche farmacie] entro il 16 gennaio 2024, liquidando l’importo in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari ammontare, maggiorate degli interessi nella misura del 4% annuo, con pagamento della prima sempre al 16 gennaio;
- c’è anche quest’anno la possibilità di rivalutare le quote sociali e i terreni mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari, come è stato per quest’anno, al 16% del valore di rivalutazione;
- è previsto il riallineamento del valore contabile delle rimanenze di magazzino a quello effettivo, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, attualmente fissata nella misura del 30% della differenza;
- c’è la conferma del taglio del cuneo fiscale di sei punti a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito fino a Euro 35.000 e di sette punti per i lavoratori dipendenti con un reddito fino ad Euro 25.000;
- viene rinviato il termine per il riversamento spontaneo del bonus ricerca e sviluppo, senza sanzioni ed interessi, nel caso di indebito utilizzo in compensazione con altri tributi, inviando un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2024 ed effettuando entro il 16 dicembre 2024 la liquidazione dell’importo dovuto in unica soluzione, oppure in tre rate annuali cadenti il 16 dicembre 2024, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, tutte maggiorate degli interessi legali;
- viene ri-finanziata anche per il 2024 la Legge Sabatini che consente il recupero di una parte degli interessi passivi versati agli istituti di credito a seguito di finanziamenti concessi per l’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi;
- viene introdotto un incentivo all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante la deduzione maggiorata del costo del lavoratore assunto pari al 120% oppure al 130% nel caso di assunzione di lavoratori c.d. svantaggiati o di donne con almeno due figli con età inferiore a diciotto anni, ma comunque con la contestuale abrogazione dell’ACE [Aiuto alla Crescita Economica];
- c’è la decontribuzione per chi assume nel Mezzogiorno;
- vengono accorpate le prime due aliquote IRPEF con la riduzione degli scaglioni da quattro a tre; in pratica, fino ad 28.000 Euro si applicherà l’aliquota del 23%, tra i 28.000 Euro e i 50.000 Euro l’aliquota del 35% e oltre 50.000 Euro l’aliquota del 43%; questo accorpamento produce un risparmio annuo di Euro 260 che viene però neutralizzato per i redditi superiori ad Euro 50.000, applicando ai relativi contribuenti una franchigia di Euro 260 nelle detrazioni fiscali [pari al 19% delle spese sostenute], cosicché in ultima analisi l’accorpamento e le detrazioni da lavoro dipendente applicabili porteranno, per i lavoratori, una esenzione da qualsiasi imposizione fiscale fino a Euro 13.000 [in sostanza è un’autentica no tax area];
- c’è la previsione di un fringe benefit di Euro 2.000 annui a favore dei lavoratori dipendenti con figli minori, ridotta ad Euro 1.000 per gli altri prestatori di lavoro;
- vengono introdotte alcune modifiche normative in ordine al calcolo delle plusvalenze derivanti da cessioni di quote di società effettuate da altre società che vi partecipino;
- e c’è infine, tanto per cambiare, anche un’ulteriore riduzione del tetto di spesa della farmaceutica territoriale che passerebbe dal 7% al 6,8% dell’intera spesa sanitaria.
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Anche qui, evidentemente, dovremo valutare con attenzione il testo definitivo dei vari provvedimenti indicati all’inizio, verificandone in particolare la concreta rilevanza per il mondo delle farmacie.
(matteo lucidi – cesare pizza)
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