Con la velocità del suono dobbiamo correggere quel che abbiamo scritto ieri sull’argomento perché proprio in queste ultime ore l’art. 32 del c.d. Decreto Sostegni bis [entrato in vigore soltanto ieri, 26.5.2021] riconosce, tra gli altri, agli esercenti imprese, arti e professioni un credito d’imposta anche in ordine alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Nel primo comma dell’art. 32 vengono espressamente “comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19” e però nel secondo comma [che vuole probabilmente circoscrivere l’ambito applicativo del primo] si precisa che a questi fini la somministrazione di tamponi deve riguardare coloro che prestano la propria opera nell’ambito dell’attività lavorativa e istituzionale.

Se abbiamo bene interpretato, allora, le farmacie potranno beneficiare di un credito d’imposta anche per le spese per le somministrazioni di tamponi ma soltanto di quelli utilizzati per i propri dipendenti/collaboratori, nel quadro dunque del famoso art. 4 del dl. 44 [v. Sediva News del 9 e del 14.04.2021].

Dovrebbero di conseguenza ritenersi ragionevolmente escluse le spese per le somministrazioni di tamponi a terzi nel caso in cui la farmacia abbia aderito a questo servizio alla generalità.

Infine, viene demandata a un provvedimento del Direttore dell’A.E. la fissazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

(andrea raimondo)

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