La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo a carico dei datori di lavoro [e, quindi anche delle farmacie in qualsiasi forma giuridica esercitino l’attività, ditta individuale o società che sia] che intendano coinvolgere nella propria organizzazione produttiva dei lavoratori autonomi occasionali*.
* N.B.: Lavoratori autonomi occasionali – giova rammentarlo – vengono ritenuti i prestatori d’opera anche intellettuale [ivi compresi, quindi, i farmacisti iscritti all’albo] che svolgano l’attività in via non abituale e senza vincoli di subordinazione nei confronti del proprio committente e i cui redditi siano fiscalmente inquadrabili nella fattispecie riconducibile all’art. 67, comma 1, lett. l) TUIR.
Il datore di lavoro, infatti, prima che il lavoratore inizi a prestare la sua attività, dovrà inoltrare – mediante sms o posta elettronica ordinaria – una comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Tuttavia, se queste sono le regole “a regime” previste per le prestazioni occasionali non ancora ad oggi iniziate, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con una nota informativa dell’11 gennaio 2022 – ha fornito indicazioni in merito al nuovo obbligo riferito alle prestazioni iniziate dopo il 21 dicembre u.s. [data di entrata in vigore della disposizione] terminate e/o ancora in corso alla suindicata data di emanazione della nota.
In particolare, per queste prestazioni, la relativa comunicazione deve essere inviata – attenzione – entro il 18 gennaio p.v. agli indirizzi degli ispettorati interregionali e territoriali del lavoro competenti per sede di lavoro [riportati nella nota stessa] via sms o posta elettronica, modalità queste che varranno fino a che non vengano aggiornati gli applicativi attualmente in uso per l’esecuzione dello stesso adempimento in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
La mancata effettuazione di tale condotta comporterà l’irrogazione di una sanzione amministrativa – a carico del datore di lavoro – da 500 a 2.500 Euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale sia stata omessa la comunicazione; tra l’altro, a fronte di tale violazione, non sarà possibile ricorrere alla procedura di diffida ex art. 13 del D.lgs. 124/2004.
N.B.: l’art. 13 del D.lgs. 124/2004 introduce una procedura di diffida, posta in essere dal personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro, che esorta il datore di lavoro a regolarizzare eventuali inosservanze [comunque sanabili] entro un termine che gli verrà indicato; una volta ottemperato a tale procedura il datore dovrà corrispondere l’importo delle sanzioni in misura pari al minimo edittale, ovvero nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa; a fronte della liquidazione delle somme, il procedimento sanzionatorio a carico della figura datoriale si estinguerà.
Le stesse sanzioni si applicheranno anche nel caso in cui il rapporto si protragga oltre il periodo originariamente comunicato all’Ispettorato qualora non venga effettuata una nuova comunicazione in tal senso.
La comunicazione – che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato – dovrà contenere i seguenti elementi essenziali, in assenza dei quali la comunicazione stessa sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data d’inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
- ammontare del compenso, se stabilito al momento dell’incarico.
È bene dunque prestare d’ora in avanti massima attenzione a questa comunicazione onde evitare di incorrere nelle non lievi sanzioni previste e a questo fine sarà bene rivolgersi senza indugio al proprio consulente del lavoro ove si intenda “ingaggiare” un collaboratore autonomo occasionale ovvero, come abbiamo visto, si sia concluso o sia ancora in corso un rapporto iniziato dopo il 21 dicembre u.s..
(stefano civitareale – matteo lucidi)
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