[…dopo aver effettuato un tampone antigenico in farmacia]
È un pensiero che assilla parecchi di noi: per quanto tempo le farmacie che effettuano tamponi devono obbligatoriamente conservare i moduli di consenso informato compilati in funzione del test antigenico rapido?
In realtà, non è stata fissata né “immaginata” una durata precisa di scadenza dell’obbligo di conservazione di questi vituperati [perché le persone tendono a considerarli passaggi di pura forma…] moduli.
Come noto, essi contengono dati personali e, quanto alla loro conservazione, l’art. 5 comma 1 lett. e) del GDPR stabilisce soltanto che devono essere “conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici […]”[ndr. la sottolineatura è nostra].
Ora, le “finalità per le quali sono trattati” i dati contenuti nei moduli di consenso informato sembra possano ragionevolmente ritenersi soddisfatte ‑ con il venir meno quindi di ogni obbligo di conservazione – al momento stesso del caricamento del risultato del tampone nel Sistema Tessera Sanitaria.
In linea generale, insomma, ci pare di poter concludere in questi termini.
(matteo lucidi)
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