Come avrete rilevato anche dalla stampa di categoria, torna dunque “alla ribalta” – sotto un profilo nuovo di zecca – un problema di estensibilità alle parafarmacie di competenze oggi, direttamente o indirettamente, conferite/riservate dalla legge alle farmacie, e questa volta con riguardo al riconoscimento del diritto di eseguire tamponi antigenici rapidi.
Le disposizioni contestate dalle parafarmacie sono quelle statali di cui ai commi 418 e 419 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 [l. 178/2020], secondo cui:
“418. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”;
“419. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all’esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell’importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali”.
Queste due disposizioni sono state ora portate all’esame della Consulta dall’ord. n. 7 dell’11/01/2022 del Tar Marche, chiamato a decidere il ricorso proposto da alcuni titolari individuali di parafarmacie [e delle associazioni sindacali della relativa categoria] contro la delibera della Giunta regionale che aveva annullato d’ufficio in autotutela – a seguito di formale atto di diffida della Federfarma Marche “sostenuto” a propria volta dal parere dell’avvocatura regionale – il precedente suo provvedimento n. 465 del 19/4/2021 recante un accordo tra la Regione Marche e gli esercizi commerciali ex art. 5, D.L. 223/2006 [appunto, le c.d. parafarmacie] per l’esecuzione di test sierologici e antigenici da parte di questi ultimi.
Il Tar [dopo aver respinto l’eccezione di illegittimità comunitaria su cui, per evidenti ragioni espositive, non possiamo soffermarci in questa sede] ha quindi rinviato alla Consulta – ritenendola, come prescritto, rilevante e non manifestamente infondata – la questione di legittimità costituzionale delle due prescrizioni sopra riportate, anche tenuto conto del mancato intervento del legislatore [nonostante ne abbia avuto ripetutamente agio nei numerosi successivi provvedimenti correttivi/integrativi, c.d. omnibus, della Legge di Bilancio 2021] sul testo delle norme che infatti avrebbe potuto tranquillamente estendere anche alle parafarmacie, se questo fosse stato il suo intendimento.
Come potrete cogliere dalla lettura della decisione marchigiana, il Tar non condivide gli assunti della Federfarma tendenti a omologare questa vicenda a quella, riguardante l’“autodiagnostica”, su cui la Corte [sent. n. 66/2017: v. Sediva News del 14/04/2017] aveva ritenuto le parafarmacie non affatto equiparabili alle farmacie, perché qui – precisa il provvedimento del Tar – si tratta di test rapidi per la rilevazione del virus Sars-CoV-2 che, differentemente dai servizi di “autodiagnostica”, non devono essere eseguiti nella farmacia ma da farmacisti.
Del resto, è sufficiente “esaminare l’accordo stipulato dalla Regione con i farmacisti (D.G.R. n. 145/2021) e quello stipulato con i “parafarmacisti” (D.G.R. n. 465/2021) per avvedersi del fatto che, in entrambi i casi, il tampone viene eseguito “…in modalità di autosomministrazione da parte dell’assistito … sotto la sorveglianza del farmacista…” e che “Il farmacista, nel rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus, verificherà la corretta esecuzione dei passaggi…” di modo che il test fornisca un risultato attendibile (si vedano l’art. 5 dello schema di accordo con le farmacie – doc. allegato n. 2 al deposito della Regione del 26 luglio 2021 – e l’art. 5 dell’accordo stipulato con le parafarmacie – doc. allegato n. 3 al predetto deposito della difesa regionale).
Ma allora, “se così è”, ne discende – conclude il Tar – che l’esclusione delle parafarmacie dal novero delle strutture abilitate ad effettuare i tamponi “non trova alcuna plausibile giustificazione”.
Di qui il deferimento alla Corte della questione di legittimità costituzionale delle due disposizioni statali, che tuttavia non si può escludere del tutto che la Consulta possa ritenere infondata non tanto per la loro costituzionalità, ma assumendo – con una sentenza c.d. “interpretativa” – che le due norme debbano essere interpretate con l’estensione del relativo ambito di operatività anche alle parafarmacie.
Da ultimo, un dato di cronaca: il Senato ha respinto l’emendamento [proposto da M5S] che, in sede di conversione del dl. 172/2021 [su cui ci siamo ampiamente soffermati nella Sediva News del 16/12/2021], aveva tentato – con un’operazione forse a sua volta foriera di qualche complicazione futura – di inserire un art. 5-bis che avrebbe esteso alle parafarmacie, guarda caso, “i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all’articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.
Si trattava quindi di un emendamento governativo, ma questo non dovrebbe incidere minimamente sul giudizio di costituzionalità che in ogni caso non dovrebbe tardare più di tanto.
(gustavo bacigalupo – alessia perrotta)
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