La s.r.l. di cui sono socio al 40% ha deliberato nel corso di quest’anno la distribuzione dell’utile del 2017 provvedendo al pagamento. Come vengono tassate queste somme?
Con la Legge di Bilancio 2017 (L. 205/2017), a decorrere dall’1/1/2018 la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori ha subìto importanti modifiche.
In base a quanto disposto dal nuovo art. 27 del D.P.R. 600/73 “(l)e società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR [tra cui le s.r.l.- n.d.a.] operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti […] a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate…”.
Ricordiamo che le partecipazioni si considerano qualificate se superano determinati limiti con riferimento alla percentuale del diritto di voto esercitabile in assemblea ovvero alla percentuale di partecipazione al capitale sociale; nello specifico, per le s.r.l. quelle qualificate sono le partecipazioni che, alternativamente, attribuiscono un diritto di voto superiore percentualmente al 20% dei voti in assemblea ordinaria ovvero una quota di capitale sociale superiore al 25%.
Prima della novità gli utili da partecipazioni “qualificate” concorrevano nella dichiarazione dei redditi al reddito complessivo in una misura ridotta modificata nel tempo in funzione delle variazioni dell’aliquota IRES [l’imposta sul reddito delle società] e precisamente:
- del 58,14% per i dividendi formatisi dall’esercizio successivo in corso al 31/12/2016;
- del 49,72% per i dividenti formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 e fino all’esercizio in corso al 31/12/2016;
- del 40% per i dividendi formatisi fino all’esercizio in corso al 31/12/2007.
Gli utili da partecipazioni c.d. “non qualificate” subivano invece una ritenuta “secca” – cioè a titolo d’imposta – del 26% e conseguentemente non dovevano essere indicati in dichiarazione.
Tuttavia, per gli utili maturati fino al 31/12/2017, e distribuiti successivamente a tale data, è stata prevista una disciplina transitoria [art. 1, comma 1006 L. 205/2017].
I dividendi relativi a partecipazioni qualificate continueranno, infatti, ad essere tassati secondo le precedenti disposizioni qualora:
- siano distribuiti con utili formatisi fino al 31/12/2017;
- la delibera di distribuzione sia adottata tra il 1/1/2018 e il 31/12/2022.
Per tornare in conclusione al nostro caso, i dividendi relativi a partecipazioni qualificate da utili formatisi nel 2017 – la cui delibera di distribuzione sia stata assunta nel 2019 e sempreché siano stati effettivamente percepiti nello stesso anno – concorreranno, nel Mod. Unico 2019, al reddito complessivo del soggetto percipiente nella misura del 58,14%.
(stefano lucidi)
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