Il TAR Lazio, con la sentenza n. 8297 del 12 luglio u.s., ha accolto il ricorso di una parafarmacia che – con un provvedimento di oltre 11 anni fa (!) – si era vista negare da Roma Capitale l’autorizzazione all’installazione di un’insegna a bandiera costituita da una croce scatolata luminosa a neon di colore blu con, al suo interno, la scritta “parafarmacia”, ritenendola “in contrasto con la normativa regionale (Delib.G.R. n. 864 del 18 dicembre 2006) che prevede l’uso del simbolo della croce riservato solo alle farmacie”.
Secondo i giudici romani, il Comune ha erroneamente interpretato e applicato sia la detta deliberazione regionale “[laddove prevede che “in ogni caso non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia“] e al tempo stesso anche l’art. 5 del d.lgs. n. 153 del 2009, che – volendo fare chiarezza anche sull’utilizzazione del simbolo della croce – precisa che “al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere“. [N.B. Naturalmente, essendo quest’ultima una norma di legge statale, la sentenza del Tar Lazio è pienamente invocabile anche al di fuori dei confini laziali].
Esaminando dunque congiuntamente le due disposizioni appena riferite, per il Tar – che richiama pedissequamente alcune notazioni dell’altra sua sentenza n. 7697 del 12/09/2012 – “è vietato l’utilizzo di denominazioni e simboli solo se siano potenzialmente idonei a indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia dell’esercizio e deve ritenersi senz’altro tale il contestuale utilizzo della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde” [N.B. per la verità deve considerarsi interdetto a una “non farmacia” l’utilizzo dell’una e dell’altra anche non “contestuale”, sembrando sufficiente, a “indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia dell’esercizio”, che figuri anche la sola denominazione “farmacia” o la sola “croce di colore verde”].
E’ chiaro allora che l’utilizzo della denominazione “parafarmacia” e di una croce di diverso colore, come il colore blu, non solo non è vietato da fonti normative, ma neppure – ed è quel che conta – può ritenersi tale da ingenerare nell’utenza alcuna confusione circa l’esatta tipologia del servizio, essendo comunque indicativo delle sole farmacie il simbolo “croce” di colore verde e non il simbolo “croce” di altri colori, tanto più quando lo stesso sia unito, come nel caso di specie, alla denominazione “parafarmacia” [un termine comunque entrato nell’uso comune proprio con riferimento ad esercizi diversi dalle farmacie…].
Il legislatore non ha peraltro dato indicazioni sulle denominazioni che possono essere usate per individuare le parafarmacie [come d’altronde non le ha date neppure per individuare un bar, un negozio di confezioni, ecc.] ma si è limitato semplicemente a prescrivere – come si è ricordato – che per esse “in ogni caso non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia“, legittimando di conseguenza l’adozione di “Parafarmacia“, con o senza la “croce blu” o la croce di un colore comunque diverso dal verde.
Infine, una curiosità: abbiamo visto che con questa sentenza n. 8297 del 12 luglio scorso il Tar Lazio annulla un provvedimento romano di 11 anni prima, replicando però – con qualche passaggio in più – il suo stesso citato precedente n. 7697 del 12/09/2012 [da noi commentato nella Sediva News del 5/10/2012: “Riservata alla farmacia è la “croce verde”, non una “croce” qualunque”].
In sostanza il Comune di Roma aveva adottato due provvedimenti di diniego a due parafarmacie, uno nel 2010 e l’altro nel 2011, ma questo secondo è stato annullato nel 2012 a differenza dell’altro cui misteriosamente questa stessa sorte è toccata soltanto qualche giorno fa!
E nel corso di questi 11 anni?

(gustavo bacigalupo)

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