[…su ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: definizione dei casi positivi, delle modalità di tracciamento e dei criteri di fine isolamento e fine quarantena, e delle modalità di accesso alle strutture sanitarie]
Non sono necessari grandi commenti perché il dispositivo di questa ordinanza rende perfettamente l’idea del passo in avanti laziale [il positivo è comunque positivo, il negativo necessita generalmente di una conferma], anche se al momento sembrerebbero essersi concretizzati i presupposti per misure ancor più stringenti, per le quali tuttavia la competenza parrebbe esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e naturalmente del Legislatore [che poi nei fatti è lo stesso Esecutivo…].
Ordinanza n. Z00026 del 30/12/2021
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
(Omissis)
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
– che per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2:
- un test antigenico positivo non necessiti di conferma con test RT-PCR (molecolare) per la definizione di caso confermato COVID 19 (Circolare del Ministero della Salute 11.08.2021) e conseguente disposizione di isolamento;
- un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà di conferma con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con metodica RT-PCR (molecolare), esclusivamente sulla base della valutazione clinica (p.es presenza e gravità dei sintomi) ed epidemiologica del caso;
– che il test antigenico potrà essere utilizzato per la valutazione del termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia;
– l’utilizzo del test antigenico nei soggetti contatti dei casi positivi per la valutazione del termine della quarantena ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia;
– che tutti i soggetti autorizzati alla esecuzione di test antigenici (es. Farmacie, Laboratori) dovranno garantire, anche in considerazione di quanto sopra evidenziato, l’inserimento dei dati relativi ai test antigenici rapidi nei sistemi informatici regionali, al fine di permettere la tempestiva presa in carico dei casi positivi;
– che le attività di presa in carico e tracciamento dovranno essere prioritariamente orientate alla valutazione clinica ed epidemiologica dei seguenti casi:
- Persone a rischio aumentato di forme gravi di COVID-19, incluse le persone non vaccinate
- Persone che vivono, lavorano, visitano o offrono servizi a persone ad elevato rischio di forme gravi di COVID-19
- Persone (contatti) che vivono insieme o che forniscono assistenza al caso positivo
- Persone che vivono, lavorano o visitano comunità chiuse, ambienti lavorativi affollati o eventi/contesti ad alto rischio di estesa diffusione virale
- Focolai o cluster già conosciuti;
– di dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) del Lazio di dare seguito alle indicazioni contenute nella presente ordinanza attraverso le opportune attività di tracciamento;
– l’estensione anche alle strutture sanitarie (es. Ospedali, Case di Cura, Ambulatori, etc…) delle modalità di accesso per i visitatori nelle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice di cui alla nota regionale prot.n. 1075012 del 26 dicembre 2021, in linea con le indicazioni nazionali di cui al Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Essa entra in vigore dalla data di pubblicazione.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
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