Mio figlio si è separato dalla moglie e il giudice ha posto a suo carico il mantenimento di mio nipote in quanto la mia ex nuora non ha redditi sufficienti per partecipare al suo mantenimento. Senonché mio figlio svolge tuttora lavori saltuari e, se non riuscisse a corrispondere l’assegno di mantenimento per mio nipote, il giudice potrebbe condannare noi nonni paterni al suo mantenimento?

Occorre dapprima precisare – anche se per alcuni può trattarsi di una precisazione superflua – che l’obbligo degli ascendenti nei confronti dei nipoti è di natura sussidiaria/secondaria rispetto all’obbligo primario dei genitori.
In pratica, l’obbligo a carico dei nonni sorge automaticamente solo nel caso in cui uno dei genitori non si prenda cura del sostentamento dei figli, essendo quindi necessario verificare preliminarmente se anche l’altro coniuge non sia in grado di provvedervi.
Quando entrambi i genitori – come parrebbe essere il vs. caso – non abbiano sufficienti mezzi finanziari per mantenere i figli, l’obbligo ricade su tutti gli ascendenti (nonni) dello stesso grado, sia materni che paterni,  e indipendentemente dal genitore inadempiente.
In presenza di più ascendenti, materni e/o paterni che siano, quindi di più di un nonno – e potrebbe trattarsi anche di due nonni entrambi materni o paterni – ciascuno di loro è individualmente tenuto a contribuire al mantenimento dei nipoti, naturalmente in base alle proprie condizioni economiche e proporzionalmente alla situazione degli eventuali altri ascendenti.
In definitiva, il principio cardine è che l’obbligazione degli ascendenti nei confronti dei nipoti è eccezionale: dunque, non è finalizzata alla protezione dei figli dei… nonni [cioè, dei genitori dei figli protetti dalla norma], ma soltanto alla tutela dei nipoti in linea retta.

(aldo montini)

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