Una farmacia ubicata vicino alla nostra garantisce uno sconto speciale e non pubblicizzato ai soci del circolo sportivo dove il titolare è il presidente. È lecito questo comportamento?

Il tema, per la verità, dovrebbe essere ormai ben noto anche perché attiene alla quotidianità della gestione della farmacia e quindi è abbastanza sorprendente dover constatare il persistere di alcune pratiche scontistiche sicuramente illecite.
Dapprima, comunque, le norme che qui ci interessano, anche se le abbiamo riportate integralmente in altre precedenti circostanze.

  • Art. 5 decreto Bersani [dl. 223/2006 conv. l. 248/2006]

Comma 2. “…Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

Comma 3. “Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui ecc. [Otc e Sop], purche’ lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti”.

  • Art. 32 decreto Salvaitalia [dl. 201/2011 conv. l. 214/2011]

Comma 4. “È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui ecc. [le parafarmacie] di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ecc. [Otc e Sop], purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti”.

  • Art. 11 decreto Crescitalia [dl. 1/2012, conv. l. 27/2012]

Comma 8.“…Le farmacie [qui le parafarmacie non sono citate semplicemente perché per queste è sufficiente, per ovvie ragioni, il disposto del comma 4 del Salvaitalia] possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela”.

La vicenda descritta nel quesito va dunque esaminata guardando particolarmente al comma 2 dell’art. 5 del decreto Bersani e al “combinato disposto” del comma 4 dell’art. 32 del Salvaitalia e del comma 8 dell’art. 11 del Crescitalia.
Quanto alla norma  sopra riportata del “Bersani”, questa operazione non può certo considerarsi tecnicamente né un concorso né una operazione a premio, come si può rilevare dalla lettura degli artt. 2 e 3 del D.P.R 26/10/2001 n. 430 [v. nota in calce]  che ne recano la disciplina.
E però la ratio della disposizione “bersaniana” è probabilmente quella di consentire, come unica forma promozionale nella vendita del farmaco al consumatore finale, lo sconto finanziario e/o diretto, cioè sostanzialmente praticato alla cassa al momento della cessione, e quindi si può pensare  che  “operazione a premio”  sia qui utilizzata  in senso, per  così dire,  atecnico e che possa quindi comprendere qualsiasi iniziativa promozionale diversa appunto dallo sconto finanziario praticato direttamente.
Sotto tale profilo, insomma, il comportamento descritto finirebbe per essere riassorbito proprio in questo divieto normativo.
Ma alla stessa conclusione, e magari con minori perplessità, si perviene anche “combinando” tra loro le due disposizioni riportate del Salvaitalia e del Crescitalia, specie se si condivide appieno – anche se non è propriamente il nostro caso, come abbiamo osservato a suo tempo – l’assunto del Ministero della Salute [nella sua nota del 16/3/2012, prot. 17937] per cui “La circostanza che all’art. 11…, non sia ribadito l’obbligo che gli sconti da esso previsti siano praticati a tutti i clienti non consente di desumere che per tali sconti non sussista detto obbligo, in quanto la norma citata ha, essenzialmente, lo scopo di estendere a tutti i medicinali venduti in farmacia, purché pagati direttamente dal cliente”.
La prescrizione, infatti, per la quale gli “sconti” [conoscete bene il perché delle virgolette…] sui prezzi di cessione al pubblico dei medicinali – e di tutti i “prodotti venduti pagati direttamente dai clienti” – debbano essere esposti “[…] in modo leggibile e chiaro al consumatore e… praticati a tutti gli acquirenti non può non valere anche in/per questa specifica vicenda, perché il suo fine è certo quello della salvaguardia del diritto di ogni cliente/consumatore della farmacia a ottenere gli sconti praticati indipendentemente da qualunque condizione e/o discriminazione.
La Suprema Corte, del resto, con la sentenza n. 25571 del 12 novembre 2020 ha confermato pienamente tutti tali assunti,  “convalidando” anche il provvedimento disciplinare della sospensione irrogata dall’Ordine [per giorni trenta] a carico di un farmacista responsabile, da un lato, della reiterata “omessa riscossione di quote di partecipazione a carico degli assistiti per i farmaci convenzionati con il SSN” [ma su questo specifico punto qualche dubbio persiste…] e, dall’altro, di aver posto in essere “condizioni differenti di sconto alla clientela con riferimento ai farmaci non convenzionati”, in tal modo realizzando attività comportanti una concorrenza sleale in danno degli altri farmacisti della zona.
Ecco allora che l’ulteriore sconto finanziario, se praticato non a tutti i clienti della farmacia ma solo ai soci del circolo [come anche, più in generale, quando la farmacia si accolli un qualsiasi onere perfettamente estraneo all’operazione di scambio “merce contro prezzo”], potrebbe costituire un esempio abbastanza eloquente di quelle condizioni discriminatorie nell’accesso allo sconto che le norme vogliono interdire.
Forse continuiamo a disquisire di uno scenario che sta passando di moda per la velocità supersonica con cui alcuni principi sembrano perdere terreno, ma se guardiamo a quello che è tuttora l’assetto normativo vigente dobbiamo continuare a credere che offrire ai clienti della nostra farmacia condizioni migliori sol perché dipendenti della Sediva, o iscritti ad un partito politico, o ad un circolo sportivo a noi vicino [come nel vs caso] configuri una illiceità sanzionabile sul piano amministrativo e/o deontologico, volendo trascurare – per semplicità espositiva – gli aspetti civilistici connessi a comportamenti che integrino, come accennato, fatti di concorrenza sleale.
Un’ultima notazione, curiosa ma fino ad un certo punto: la stessa fattispecie su cui ha deciso la Cassazione [che riguardava il titolare di una farmacia pugliese] è andata anche all’esame dell’Antitrust, perché in realtà la Suprema Corte ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare comminata a quella farmacia perché “discriminante”, mentre – proprio su denuncia, guarda caso, di quest’ultima – sia le altre 16 farmacie dello stesso comune, come pure l’Ordine professionale si trovano ora a dover fronteggiare l’istruttoria formalmente avviata appunto dall’Antitrust.
Staremo a vedere come finirà questa bizzarra vicenda…

(gustavo bacigalupo – aldo montini)

Nota

D.P.R. 430/2001

Art. 2 – Concorsi a premio: 1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende: a) dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte; b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi; c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni; d) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell’assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all’assegnazione di ulteriori premi.”

Art. 3 – Operazioni a premio: “1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono: a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico; b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio. 2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all’acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto”.

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