Anche quest’anno, ed entro il 31 gennaio p.v., deve essere corrisposto il c.d. “superbollo”.
Sintetizziamo qui di seguito i passi principali per far fronte all’adempimento.
Che cos’è
Si tratta di un’addizionale erariale alla tassa automobilistica gravante sulle autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, introdotta dal 2011 con il D.L. 98/2011 e decisamente “potenziata” dal 2012 con la c.d. “Manovra Monti” (D.L. 201/2011), la quale, da un lato, ha elevato da 10 a 20 euro l’importo dovuto per ogni Kw superiore alla soglia di riferimento di potenza effettiva del motore e, d’altro, ha abbassato questa soglia, precedentemente fissata in 225 Kw, a 185 Kw (pari a 252 Cv).
Si tratta, in sostanza, di un ulteriore importo da aggiungere all’ordinario bollo auto sui veicoli più potenti, con la precisazione che – se il bollo ordinario è una tassa regionale – il suo “fratello maggiore” è destinato alle casse erariali.
Come si versa
Per il versamento si deve utilizzare il “Mod. F24 elementi identificativi” – che non permette compensazioni – indicando il codice tributo “3364”.
In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione [di cui all’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471] pari al 30% dell’importo non versato.
Si ritiene che in caso di omesso o insufficiente versamento possa essere applicabile – come per il bollo ordinario – l’istituto del ravvedimento operoso.
Chi deve pagare
Il superbollo va versato da tutti i contribuenti che, alla scadenza del termine utile per il pagamento del bollo (tassa automobilistica), risultano possessori di veicoli con potenza superiore ai 185 kW e cioè:
- i proprietari;
- gli usufruttuari;
- gli acquirenti con patto di riservato dominio;
- gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico).
E’ intuibile che i veicoli interessati, essendo di potenza superiore a 185 Kw, sono quelli di grossa cilindrata quali berline di lusso, auto sportive e grandi Suv.
Per verificare se il proprio mezzo è soggetto al “balzello” è sufficiente controllare sul libretto di circolazione il valore della potenza del motore, espresso in Kw.
In caso di prima immatricolazione, il superbollo è dovuto per intero, senza quindi alcun ragguaglio ai mesi di possesso o detenzione, a differenza del bollo auto ordinario che viene infatti versato per un numero variabile di mesi in base al tempo effettivamente intercorso tra l’immatricolazione e la prima scadenza.
Dato che quel che rileva è l’iscrizione del veicolo al PRA, non vi è obbligo di versamento se il mezzo:
- è stato venduto prima del 1/1/2020;
- fruisce di un regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica;
- è stato consegnato, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli: in questi casi, infatti, è interrotto l’obbligo di versamento della tassa automobilistica ai sensi dell’art. 5 del D.L. 953/82 e dunque – per lo stesso periodo di interruzione – anche l’addizionale erariale non dovrà essere corrisposta, “tornando” ad essere dovuta al termine del periodo stesso, secondo le regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione;
- è classificato come “storico” essendo decorsi almeno 30 anni dalla sua costruzione [e godendo, pertanto, dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disposta dall’art. 63 della L. n. 342/2000].
Come si calcola
Il superbollo è pari a 20 Euro per ogni kw superiore alla soglia (185 Kw).
Alcuni esempi:
nel caso di un’autovettura con potenza pari a 250 kW, l’importo da versare sarà pari a [(250-185) × 20 =] 1.300 euro.
nel caso di un’autovettura con potenza pari a 200 kW, l’importo da versare sarà pari a [(200-185) = × 20 =] 300 euro.
È comunque prevista una riduzione graduale in base all’età (data di costruzione) del veicolo; in particolare, l’importo dovuto si riduce:
- dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo, al 60% (12 € per ogni Kw eccedente i 185 Kw);
- dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo, al 30% (6 € per ogni Kw eccedente i 185 Kw);
- dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, al 15% (3 € per ogni Kw eccedente i 185 Kw);
mentre, dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo, il superbollo non è più dovuto.
N.B. – Tutti i detti periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione, che si presume coincidente con l’anno di immatricolazione [salva prova contraria].
Ricordiamo, infine, che l’Agenzia delle Entrate, per agevolare i contribuenti ha reso disponibile gratuitamente, sul suo sito web, un calcolatore: (http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/calcolo/calcolosuperbollo.htm).
(stefano civitareale)
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