Le leggi regionali che ancora oggi prevedono la competenza di uffici della Regione o delle Asl ad emanare provvedimenti sul servizio farmaceutico come lo spostamento o il decentramento delle farmacie devono essere considerate tuttora applicabili?
La nostra Asl, ad esempio, potrebbe – secondo la nostra Regione – disporre proprio il decentramento di due farmacie che lo hanno chiesto da anni, ma i titolari e soprattutto l’Ordine dei Farmacisti si oppongono sostenendo la competenza comunale, e secondo noi hanno ragione.
Sorprende francamente che vi siano ancora dubbi del genere, vista l’ormai fermissima costanza del giudice amministrativo, e parliamo del CdS, nell’ascrivere ai Comuni qualsiasi competenza in tema di organizzazione sul territorio del servizio farmaceutico: in questo momento residue attribuzioni provvedimentali vanno riconosciute soltanto alle Regioni e limitatamente alle competenze che operano su raggi ultracomunali, come l’istituzione di farmacie aggiuntive [nei porti, aeroporti, ecc.], il trasferimento di esercizi da un comune all’altro [nei casi previsti nel comma 161 della l. 124/2017] oltre naturalmente all’indizione e integrale espletamento dei concorsi per sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione.
Questa concentrazione di qualsiasi altra funzione in materia non è per la verità piaciuta a tutti, forse anche perché troppo spesso – in barba anche alla “sussidiarietà verticale” pur di rango costituzionale – i Comuni mostrano di farne esercizio inadeguato [e questo è un tema, pur già affrontato, su cui torneremo presto]: ma ormai così è, perché dovrebbe trattarsi di un approdo giurisprudenziale a questo punto senza ritorno.
Soprattutto le Regioni – che talora tentano incursioni nelle competenze comunali invocando [o minacciando] l’esercizio di poteri sostitutivi che non spettano né ad esse né a qualsiasi altra amministrazione – avrebbero dovuto ormai da tempo farsene una ragione: ad esempio, le Asl, laddove – come nel caso che propone il quesito – le norme regionali sembra continuino a riconoscere loro superstiti poteri provvedimentali, parrebbero per lo più essersi adeguate e anche gli Ordini si muovono abbastanza su questa direttrice.
D’altra parte, siamo in presenza di un [nuovo] principio fondamentale statale – introdotto, come tutti sappiamo, dall’art. 11 del Crescitalia – che riserva in via esclusiva appunto ai Comuni la pianificazione territoriale del servizio, e quindi in particolare ogni attribuzione in tema di revisione sia straordinaria che ordinaria della c.d. pianta organica, con tutti i poteri che vi ineriscono e le finalità che detta lo stesso art. 11 in ordine al loro concreto esercizio [assicurare una maggiore accessibilità al servizio e un’equa sua distribuzione sul territorio], ma altresì, per naturale “attrazione”, l’istituzione e affidamento in gestione del dispensario [sia permanente che stagionale], l’istituzione delle farmacie succursali/stagionali [mentre il loro affidamento in gestione può, quando sia necessario secondo l’art. 117 T.U. provvedervi in via concorsuale, competere alla Regione], l’istituzione di farmacie in soprannumero ex art. 104 T.U., il decentramento della sede, lo spostamento della farmacia all’interno della sede.
Ma proprio perché principio fondamentale statale, e vertendosi in materia [la “tutela della salute”] di legislazione concorrente Stato/Regioni, deve ritenersi preclusa – e anche questo è pacifico – qualsiasi sua modifica da parte del legislatore regionale le cui disposizioni contrastanti vanno dunque considerate, con le parole del CdS, “tacitamente abrogate”.
Se perciò una norma regionale, antecedente o successiva al Crescitalia, ascrive – ad esempio – a un qualunque organo, centrale o periferico, della Regione i provvedimenti ex art. 104, dovrebbe ragionevolmente [e auspicabilmente] essere emendata da ulteriori interventi legislativi.
Dove così non sarà, e d’altronde non si scorgono precedenti che lascino ben sperare in questa direzione, bisogna distinguere:
– nel caso sia una disposizione antecedente al Crescitalia, va considerata caducata [o “tacitamente abrogata”] e in sede giudiziaria disapplicata, come abbiamo sottolineato ripetutamente;
– se è invece una disposizione successiva – e alcune, anzi, sono addirittura recenti – deve provvedere in “autotutela” proprio il legislatore: diversamente dovrà pensarci, se e quando sarà, la Corte Costituzionale.
Come rileviamo dal quesito, quindi, l’Asl sembra – diversamente dalla Regione – pensarla in sostanza allo stesso modo.
(gustavo bacigalupo)
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