Nell’organizzare i turni di servizio della farmacia, avremmo bisogno di introdurre orari spezzati, come ad esempio anticipare l’arrivo in servizio di 15 minuti e poi concedere 15 minuti di pausa a metà mattina.
È possibile?
Il datore di lavoro può modificare l’orario della prestazione lavorativa del dipendente, quando sia un contratto di lavoro full-time, purché rispetti il principio della correttezza e della buona fede che la giurisprudenza, in particolare, considera ricondotta/riconducibile essenzialmente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive dell’azienda, come potrebbe essere proprio il caso descritto nel quesito.
Diversamente, quando il mutamento dell’orario di lavoro non risponda alle esigenze della Farmacia, può essere considerato contrario appunto a correttezza e buona fede e quindi per ciò stesso illegittimo.
Questo però, attenzione, non vale in principio per il dipendente part-time, per il quale infatti l’immodificabilità unilaterale dell’orario di lavoro da parte del datore di lavoro è data dalla precipua funzione del tipo di contratto sottoscritto che si caratterizza – come noto – per la programmabilità del tempo libero in funzione della possibilità di svolgere altre prestazioni lavorative.
Dunque, il consenso scritto del lavoratore part-time è elemento essenziale e imprescindibile, come del resto è opportuno che siano comunicati in forma scritta anche i nuovi orari e/o turni del personale full‑time.
(maria luisa santilli)
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