Il mio socio al 50% di una snc titolare di farmacia ha garantito con una fideiussione della società un prestito bancario a favore del figlio e penso che questo sia un atto eccedente i suoi poteri.

Tutti i soci di una s.n.c. [salvo il caso, peraltro non frequente, in cui uno o più di loro non rivestano la carica di amministratori, quel che del resto non li sottrarrebbe alla responsabilità illimitata proprio come illimitata è la responsabilità dei soci che hanno invece amministrato] hanno generalmente sia il potere di gestione che quello di rappresentanza della snc, in forma per lo più disgiunta, verso i terzi.
È chiaro però che un atto, perché possa essere validamente compiuto da un amministratore, e quindi come tale essere vincolante per la società, deve rientrare tra quelli inclusi anche indirettamente nell’oggetto sociale [oltre a dover essere posto in essere con il rispetto delle disposizioni statutarie sulle operazioni rimesse all’amministrazione congiunta e quelle rientranti nell’amministrazione disgiunta], anche se, attenzione, in principio non assume un ruolo dirimente sotto questo aspetto l’esclusività dell’oggetto sociale che, secondo la ben nota norma imperativa dell’art. 7 della l. 362/91, è imposta alle società titolari di farmacie.
Ai fini infatti della valutazione della riconducibilità di un atto degli amministratori di una snc all’oggetto sociale, il criterio da seguire è generalmente quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale stesso, inteso come la specifica attività concordata dai soci [nel quadro ovviamente dell’esercizio collettivo dell’impresa] nell’atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo proprio dell’ente.
Non è sufficiente il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere: da un lato, infatti, la elencazione statutaria di atti tipici non potrebbe mai essere completa, data la serie e varietà infinita di atti che possono essere funzionali all’esercizio di una determinata attività; dall’altro, anche la espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività.
L’aver garantito il prestito al figlio con una fideiussione della società – e scendiamo così nei fatti descritti nel quesito – riteniamo possa esser considerato come un atto, compiuto dall’amministratore e rappresentante della società, eccedente i suoi poteri, in quanto verosimilmente non ricompreso nell’oggetto sociale.
E dunque, se non prova che le limitazioni al potere di rappresentanza erano conosciute dal terzo, la società risponderà per le obbligazioni assunte dal rappresentante che abbia agito con difetto di poteri o che abbia ecceduto i limiti dei poteri stessi, salvo poi il diritto di agire giudizialmente per i danni patiti sia da parte della società che, eventualmente, dei soci.

(aldo montini)

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