[…è comunque anch’esso un infortunio c.d. “in itinere”]

Un dipendente della farmacia, che usa solitamente la bicicletta, è incorso in un incidente mentre veniva al lavoro.
È possibile per lui essere indennizzato dall’Inail nonostante in quel momento non percorresse la pista ciclabile?

L’art. 12 del D.lgs. n. 38/2000 disciplina la tutela e l’indennizzabilità del c.d. infortunio in itinere, verificatosi cioè durante il tragitto/percorso per recarsi presso il luogo di lavoro o nello svolgimento delle proprie mansioni [ad esempio, quando ci si sposta da un ufficio all’altro per motivi di lavoro].

In via generale, tutti i casi di infortunio verificatisi a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto, ivi inclusa la bicicletta, sono riconducibili alla figura dell’infortunio in itinere.

In un primo tempo, per la verità, l’INAIL aveva bensì ammesso l’indennizzabilità dell’infortunio occorso a bordo di una bicicletta, ma richiedeva – nei casi in cui l’incidente non fosse avvenuto su una pista ciclabile, ma in una strada aperta al traffico o magari soltanto pedonale – la dimostrazione circa la presenza delle condizioni che rendessero necessario l’uso del velocipede.

Successivamente è però intervenuto il legislatore [“coadiuvato” anche dalla giurisprudenza di legittimità…] che – con l’art. 5 comma 5 della l. 221/2015 – ha introdotto una presunzione di “necessarietà” in ordine all’utilizzo della bicicletta come mezzo per raggiungere il luogo di lavoro, rendendo di fatto sempre indennizzabile il danno verificatosi a bordo di questo mezzo [fermo,  s’intende, il rispetto dei limiti previsti dall’ordinamento].

Oggi, insomma, non occorre più dimostrare la sussistenza di quelle condizioni e dunque il caso del vs dipendente sembrerebbe integrare pienamente proprio la fattispecie di infortunio in itinere, con tutte le conseguenze che ne derivano.

(giorgio bacigalupo)

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