Mi ero accordato con una società di ristrutturazione per effettuare alcuni lavori all’interno della farmacia; dopo aver convenuto anche il corrispettivo finale dell’appalto, ho inviato una mail in cui ricapitolavo i lavori da effettuare, i termini, il prezzo e la data d’inizio ricevendo dalla società, attraverso un’altra email, risposta positiva e soprattutto senza eccezioni o riserve.
Ma ad oggi i lavori non sono ancora iniziati perché l’impresa di costruzione ritiene inadeguato il prezzo concordato, ma senza chiarire i motivi specifici di questa inadeguatezza.
Onestamente mi è sembrato un ritardo pretestuoso perché ormai da qualche mese le imprese di costruzioni hanno ripreso fiato e una bella spinta per i tanti lavori proposti, e credo che anche questa impresa stia cercando di guadagnare tempo per non perdere l’affare.
Però tutto questo mi ha creato danni, come voi potete immaginare, perchè la farmacia ha lavorato a mezzo servizio, cioè con buona parte del locale chiusa e alla fine sono stata costretta a rivolgermi ad un’altra società.
Secondo voi ho diritto ad essere risarcita?
Ricordando in termini lapidari che il contratto è l’incontro delle volontà di più soggetti, è noto come esso si perfezioni proprio nel momento in cui si manifesta il consenso di ambedue le parti.
In questo processo di formazione del contratto, è chiaro, la proposta e l’accettazione assumono un ruolo decisivo: sono infatti due dichiarazioni di volontà che – ove convergenti – conducono alla formazione del rapporto contrattuale, dando dunque vita a un rapporto giuridico nuovo, o modificandone uno preesistente.
Nel Suo caso è allora evidente che il perfezionamento, in questo caso, del contratto di appalto, c’è stato e – da quel che leggiamo – l’impresa edile non ha successivamente modificato [e tantomeno revocato] l’accettazione della Sua proposta, anche perché in ogni caso la revoca, per essere valida, avrebbe dovuto pervenirLe prima che Lei ricevesse l’adesione alla proposta.
Quindi, almeno così sembrerebbe, siamo in presenza di un autentico inadempimento contrattuale.
Quanto ai danni risarcibili, potrebbero astrattamente entrare in ballo – data la natura indubbiamente contrattuale del vs. rapporto – sia il c.d. danno emergente che il c.d. lucro cessante, cioè il mancato guadagno.
(cesare pizza)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!