Come anticipato a fine anno 2022, riprendiamo i nostri colloqui quotidiani con voi partendo dall’analisi della Legge di Bilancio 2023 [pubblicata nella GU n. 303 del 29/12/2022 S.O. n. 43], e soffermandoci sulle novità di maggior rilievo contenute nel provvedimento.
Secondo consuetudine, la disamina seguirà anche in questa circostanza l’ordine alfabetico.
- A come Affrancamento polizze assicurative
Le quote detenute in fondi Oicr [Organismi di investimento collettivo del risparmio] al 31 dicembre 2022 e le polizze di assicurazione sulla vita – salvo quelle che scadono al 31 dicembre 2024 – potranno essere affrancate ai fini fiscali versando un’imposta sostitutiva pari al 14% entro il 16 settembre 2023.
- A come Agevolazioni acquisto prima casa per soggetti Under 36
L’agevolazione, prorogata al 31 dicembre 2023, riguarda l’acquisto per uso abitativo della prima casa da parte degli under 36 [vedremo subito in che senso], e prevede in particolare l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Per beneficiare del bonus è necessario presentare domanda appunto entro il 31 dicembre 2023 e soddisfare i seguenti requisiti:
- non aver compiuto i 36 anni di età alla data del rogito di acquisto della prima casa;
- non avere un ISEE superiore a 40.000 euro;
- acquistare/aver acquistato l’immobile ad uso abitativo entro il 31 dicembre 2023.
- A come Aliquota IVA su prodotti igienici femminili e per l’infanzia.
È disposta la riduzione al 5% dell’aliquota IVA sui prodotti per l’infanzia […anche se non tutti] e su quelli dedicati all’igiene intima femminile anche se non compostabili, come invece era previsto fino ad oggi.
- A come Aumento dell’ammortamento del costo di fabbricati strumentali
Viene innalzata dal 3 al 6% la quota limite annua di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, limitatamente alle annualità 2023-2027: la misura, tuttavia, riguarda soltanto le imprese indicate in un apposito elenco in cui in ogni caso non rientrano le farmacie.
- B come Barriere architettoniche
La detrazione al 75% prevista per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche è stata prorogata al 31 dicembre 2025.
Tali interventi devono essere deliberati dalle assemblee condominiali con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti che a loro volta rappresentino complessivamente almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.
- B come Bonus Iva per l’acquisto di case green
Per l’acquisto dalle imprese costruttrici di immobili residenziali di classe energetica A o B entro il 31 dicembre 2023 è introdotta una detrazione Irpef del 50% dell’Iva versata in sede di rogito, a propria volta ripartita in n. 10 rate costanti a partire dall’anno di sostenimento della spesa.
- B come Bonus mobili
Incrementato per l’anno 2023 il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Inoltre, invece di scendere – come avrebbe dovuto essere – a 5.000 Euro [in luogo della misura eccezionale prevista per il solo 2022 di Euro 10.000], l’importo limite del bonus viene fissato in 8.000 Euro, sia pure per il solo 2023, e dunque dal 2024 in poi, salvi diversi e ulteriori provvedimenti, il tetto tornerà ad essere appunto quello di 5.000 Euro.
Ricordiamo che la detrazione spetta se gli interventi di recupero siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello di acquisto dei mobili e/o dei grandi elettrodomestici.
- C come Contabilità semplificata: innalzato il limite
A far data dal 1° gennaio 2023 possono optare per la tenuta della contabilità semplificata:
- le imprese esercenti attività di prestazione di servizi con un ammontare di ricavi – realizzati nel 2022 – non superiore a euro 500.000 [limite che nel 2022, con ricavi base 2021, era di euro 400.000];
- le imprese che esercitando – come le farmacie – anche altre attività, abbiano realizzato nel 2022 un ammontare di ricavi non superiore a euro 800.000 [nel 2022, con ricavi base 2021, il limite era di euro 700.000].
- C come Contrasto dell’AdE alle partite IVA c.d. “apri e chiudi”
Al fine di evitare abusi derivanti dall’apertura e dalla quasi immeditata chiusura di una partita IVA, il provvedimento dispone una procedura di controllo esercitata dall’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, quando l’Ente impositore ravvisa dei rischi particolari, può provvedere convocando il contribuente titolare di partita IVA chiedendogli ulteriori informazioni e/o documentazione.
Qualora l’attività ispettiva dell’AdE dia risultati negativi [o nel caso in cui il contribuente non si sia presentato a fronte dell’“invito”], l’AdE provvederà d’ufficio alla chiusura della partita IVA irrogando una sanzione di 3.000 Euro al contravventore.
N.B. – Dopo l’irrogazione della sanzione potrà essere richiesta una nuova partita IVA, ma solo a fronte del rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e comunque di un importo non inferiore a 50.000 Euro.
Attenzione quindi ad aprire e chiudere la partita IVA con eccessiva leggerezza…
- C come Crediti d’imposta
La legge ha prorogato per tutto il 2023 i crediti d’imposta per:
– Quotazione PMI
– Investimenti relativi a strutture produttive nel Mezzogiorno
– Investimenti nelle Zone economiche speciali, il c.d. ZES
– Investimenti in ricerca e sviluppo per le imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- C come Crediti d’imposta energia elettrica e gas
I crediti d’imposta per l’acquisto – da parte delle imprese – di energia elettrica e/o di gas naturale sono stati prorogati al 31 marzo 2023 e, relativamente al primo trimestre di quest’anno, incrementati con il riconoscimento del bonus nella misura del:
– 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore;
– 35% per le imprese non energivore [contatori pari almeno a 4,5 Kw].
Si tratta di crediti – vale la pena precisarlo – che potranno essere utilizzati in compensazione mediante Mod. F24 entro il 31 dicembre 2023 oppure, entro la stessa data, essi potranno essere ceduti ad altri soggetti, tra cui gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Inoltre, la manovra conferma l’azzeramento – sempre per il primo trimestre 2023 – delle aliquote riguardanti gli oneri generali di sistema elettrico relative alle utenze con potenza disponibile fino a 16,5 Kw.
- C come Credito d’imposta RT
Come anticipato nel Decreto Aiuti quater, potrà essere utilizzato in compensazione – sempre come credito d’imposta – un bonus per l’acquisto di registratori telematici pari al 100% della spesa sostenuta e però non oltre il tetto di 50 Euro per ogni RT acquistato.
- C come Cuneo fiscale
È previsto per tutto il 2023 il taglio del c.d. cuneo fiscale nella misura del 2% qualora la retribuzione imponibile mensile non ecceda i 2.692 Euro, e anche un aumento dello sgravio al 3% qualora la retribuzione non superi i 1.923 Euro mensili.
- F come Flat tax incrementale
Una specifica disposizione della Legge di Bilancio prevede – limitatamente all’anno 2023 – per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo, e non rientranti nel regime forfettario della c.d. flat tax, una tassazione agevolata con aliquota al 15% da applicare sugli aumenti di reddito verificatisi nel 2023 rispetto ai tre anni precedenti [ma fino al limite massimo di 40.000 euro di aumento].
Quindi tale aliquota si applicherà – in sostanza – sulla sola eccedenza di reddito dichiarato nel 2023 rispetto al più elevato fra i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022, decurtando in ogni caso l’eccedenza di un importo pari al 5% del reddito più elevato come ora detto.
Questa imposta sostituisce naturalmente l’Irpef e le relative addizionali [regionale e comunale].
Merita precisare che qui – differentemente dalla flat tax “ordinaria” – l’eccedenza sottoposta a tassazione agevolata potrà essere comunque considerata al fine di determinare deduzioni, detrazioni e benefici anche di natura non tributaria.
- I come Imposta sostitutiva per l’assegnazione di beni a soci
Se vengono assegnati, in via agevolata, beni immobili o mobili a soci di società di persone e/o di capitali dovrà essere corrisposta all’Erario un’imposta sostitutiva dell’8%.
La base imponibile per tale tributo è rappresentata dalla differenza tra il valore del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto.
Attenzione – I beni oggetto dell’assegnazione non possono essere successivamente utilizzati come beni strumentali; inoltre, se si assegna uno dei detti beni a un socio di una c.d. società di comodo, l’imposta non sarà più dell’8%, bensì del 10,5%.
- I come Imposta sostitutiva per l’estromissione di beni delle imprese individuali
L’imprenditore individuale, quindi anche il titolare di farmacia in forma individuale, che intende escludere dal patrimonio dell’impresa [appunto… individuale!] un bene immobile strumentale, potrà farlo pagando un’imposta sostitutiva dell’8%.
Anche qui la base imponibile viene determinata tramite la differenza tra il valore del bene e quello fiscalmente riconosciuto.
- N come Nuova Sabatini
Passa da 12 a 18 mesi il termine di ultimazione di investimenti per le iniziative derivanti dalla sottoscrizione di un contratto di finanziamento dall’1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
- P come Pace fiscale
Sembrano ormai definitive le novità che entreranno in vigore nel 2023 in materia di pace fiscale; di seguito un rapido sguardo a quanto previsto nella nuova finanziaria:
– sanatoria per irregolarità formali: è prevista una sanatoria per le irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022 in ordine ad adempimenti e/o ad obblighi non rilevanti ai fini della determinazione di imposta dirette, IVA, Irap ecc.; tutte tali irregolarità formali potranno essere sanate – in un sol colpo per ogni anno – con il pagamento una tantum di 200 Euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni;
– definizione agevolata per somme relativi ad avvisi bonari: gli importi dovuti a seguito di avvisi bonari sulle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 potranno essere definite in via agevolata con il versamento [che può essere rateizzato in 20 “tranche”] di imposte, contributi e interessi con l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta al 3%;
– ravvedimento per violazioni tributarie: le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quelle precedenti – se validamente presentate – potranno essere regolarizzate sempreché le violazioni non siano state già formalmente contestate dal Fisco alla data del versamento dovuto; la regolarizzazione comporta il pagamento delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale;
– definizione agevolata per accertamenti: potranno essere definiti in via agevolata gli atti di accertamento notificati dall’AdE entro il 31 marzo 2023; anche qui, la definizione consiste nel pagamento di un diciottesimo della sanzione minima prevista dalla legge.
Questa specifica definizione agevolata, tuttavia, è preclusa al contribuente nel caso in cui gli atti di accertamento siano stati da lui impugnati [perché in tal caso può valere la misura descritta nel punto successivo riguardante le liti fiscali pendenti], nonché quando siano ormai decorsi i termini per presentare ricorso, perché in questa evenienza possono valere ed entrare in funzione altre misure;
– definizione agevolata delle liti fiscali pendenti: le controversie fiscali pendenti potranno essere definite in via agevolata entro il 30 giugno 2023 con un accordo conciliativo “fuori udienza”; anche in tale ipotesi le sanzioni saranno applicate nella misura ridotta pari a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge;
– rinuncia ai giudizi tributari pendenti in Cassazione: se rinuncia in via agevolata al giudizio tributario pendente in Cassazione, il contribuente dovrà pagare le somme dovute, comprensive di interessi e sanzioni [sempre ridotte, queste ultime, a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge];
– stralcio e rottamazione ruoli:
Stralcio ruoli: il 31 marzo 2023 saranno annullati automaticamente [misura questa che, come noto, ha fatto e fa discutere non poco…] i ruoli – relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 – di ammontare residuo fino a 1.000 Euro; se i carichi sono affidati ad enti diversi da amministrazioni statali, enti pubblici previdenziali e agenzie fiscali, lo stralcio riguarderà soltanto somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di interessi di mora e di sanzioni.
Rottamazione ruoli: potranno essere definiti in via agevolata i carichi fiscali affidati all’Ente riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando, entro il 31 luglio 2023, quanto dovuto senza interessi e sanzioni; l’annullamento riguarderà anche tutte le altre sanzioni amministrative [comprese quelle irrogate per violazioni del codice della strada] e il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o frazionandolo in diciotto rate;
– regolarizzazione di omessi o carenti versamenti: gli omessi o carenti versamenti dovuti a seguito di un accertamento con adesione o di un avviso di accertamento, di rettifica, di liquidazione e così via, potranno essere regolarizzati versando integralmente quanto dovuto entro il 31 marzo 2023: il versamento potrà essere effettuato integralmente oppure rateizzato in 20 rate trimestrali e rientrano in tale fattispecie anche gli atti di recupero, di reclamo o mediazione scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sia stata notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.
- P come Pagamenti tramite POS e limite all’utilizzo dei contanti
È stata eliminata la previsione di una soglia minima [inizialmente fissata a 60 euro nel testo del ddl. presentato alla Camera] per i pagamenti POS.
Inoltre, da quest’anno – altra misura molto contestata… – il tetto all’utilizzo dei contanti, invece di scendere da 2.000 a 1.000 euro, come era previsto prima di questa Finanziaria, è salito da 2.000 a 5.000 euro [anzi, per la precisione, a 4.999,99 euro].
- P come Pensioni
– Per il solo 2023 viene introdotta quota 103 che consente l’uscita dal lavoro con 62 anni di età anagrafica e 41 di contribuzione;
– “Per il solo 2023” [???] le pensioni minime salgono – soltanto per gli over 75 – a euro 600;
– L’Ape [Anticipo PEnsionistico] Sociale, cioè l’anticipo che – ricorrendo certi presupposti – può erogare l’INPS ai pensionandi, a loro richiesta, è prorogato al 31 dicembre 2023.
- P come Premi di produttività
L’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa è ridotta – per gli importi corrisposti/liquidati nell’anno 2023 – dal 10% al 5%.
- P come Prestazioni occasionali
Viene elevato da 5.000 a 10.000 Euro il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti dal singolo utilizzatore/committente, ma il relativo rapporto può essere instaurato dal singolo utilizzatore/committente soltanto nel caso in cui l’azienda occupi un numero di lavoratori a tempo indeterminato non superiore a 10 [in luogo del precedente limite di 5 unità]: come si vede il legislatore ha voluto agevolare, sia per l’azienda che per il prestatore di lavoro occasionale [ampliando l’area di operatività del rapporto], il ricorso a quest’ultimo con i benefici che vi sono connessi.
- P come Proroga bonus investimenti in beni materiali 4.0
È stato prorogato di tre mesi [dal 20 giugno al 30 settembre 2023] il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 che risultino prenotati entro il 31 dicembre 2022, beneficiando così delle aliquote agevolative già previste per il 2022.
- R come Remunerazione aggiuntiva
Introdotta a regime la remunerazione aggiuntiva [v. Sediva News del 28.01.2022] di cui le farmacie hanno goduto in via sperimentale nell’ultimo quadrimestre 2021 e nel 2022.
Per l’attuazione dell’intervento occorrerà peraltro un decreto del Min. Salute di concerto con il Min. Finanze previa intesa in sede di conferenza Stato‑Regioni da emanarsi entro il 2 marzo 2023.
- R come Reverse charge: sanzioni per operazioni inesistenti
È stata prevista una sanzione amministrativa pari al 90% dell’ammontare della detrazione nel caso di operazioni inesistenti in reverse charge [ricorderete certamene di che si tratta] qualora il cessionario o il committente abbiano agito con l’intento di evasione o di frode.
Nel caso in cui l’applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva sia sta erroneamente assolta dal cedente/prestatore, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 250 a 10.000 Euro per il cessionario/committente.
- R come Rinegoziabilità del contratto di mutuo ipotecario
È stato differito al 31 dicembre 2023 il termine per rinegoziare il tasso del contratto di mutuo ipotecario [stipulato prima dell’entrata in vigore della presente legge] dal variabile al fisso.
Il mutuatario potrà ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo finalizzato all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a condizione che il mutuo non abbia un importo originario superiore a 200.000 euro e che la relativa richiesta sia presentata da chi ha un ISEE non superiore ai 35.000 euro e – salvo diverso accordo tra le parti – non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
- R come Rivalutazione terreni e partecipazioni
Rivalutazione, come ampiamente già reso noto, del valore di acquisto dei terreni e delle quote/azioni possedute al 1° gennaio 2023, con perizia giurata e pagamento entro il 15 novembre 2023 [in un’unica soluzione o in tre rate annuali di eguale importo] dell’imposta sostitutiva che tuttavia, attenzione, per il 2023 passa dal 14% al 16%.
- S come Smart Working
Proroga al 31 marzo 2023 dello smart working per i lavoratori fragili sia del settore pubblico che privato: per loro, quindi, il datore di lavoro favorisce lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche adibendoli ad altra mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi, senza alcuna decurtazione dello stipendio.
- S come Superbonus
Prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per presentare la comunicazione di inizio lavori asseverata [CILA] conservando, anche per il 2023, il superbonus del 110%.
Più nel dettaglio, si potrà usufruire del superbonus, come del resto da noi già anticipato:
a. per gli interventi condominiali approvati con delibera in data antecedente al 19 novembre 2022;
b. per gli interventi condominiali approvati con delibera tra il 19 e il 24 novembre, purché la CILA sia stata comunicata entro il 25 novembre 2022;
c. per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, purché alla data del 31 dicembre sia stato acquisito il titolo abilitativo [NB: il “Dossier Senato” precisa: purché alla data del 31 dicembre 2022 (e non più alla data del 25 novembre 2022) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo].
Il superbonus 110% è riconosciuto, inoltre, anche per le spese di installazione degli impianti solari fotovoltaici, se realizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale [appositamente iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano], in aree o strutture non pertinenziali – anche di proprietà di terzi – diversi dagli immobili ove sono realizzati i c.d. interventi trainanti di cui all’art. 119, commi 1 e 4, del d.l. n. 34/2020 e purché questi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli previsti dal d.lgs n. 42/2004 [Codice dei beni culturali].
- V come Vendita di beni attraverso piattaforme digitali
Sono previsti nuovi adempimenti a carico dei gestori di piattaforme digitali [c.d. e-commerce] dirette a “facilitare” la vendita online di determinati beni; in particolare, il soggetto passivo Iva che agevola – avvalendosi di una piattaforma – la vendita online di determinati beni [individuati con decreto del MeF] dovrà trasmettere all’AdE i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali.
Si tratta con tutta evidenza di una misura “antifrode” nell’ambito dell’e‑commerce, a tutela più esattamente della clientela privata che – sia pure per specifici beni mobili in via di definizione – potrà operare acquisti all’interno di quest’area con maggiore tranquillità, se non altro per l’obbligo del titolare della piattaforma, lo ribadiamo, di trasmettere al Fisco gli elementi identificativi dei fornitori e delle operazioni online e quindi, più in generale, della transazione effettuata.
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Come ogni anno torneremo sui temi di maggior interesse per le farmacie.
(Studio Bacigalupo Lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!