Secondo quello che abbiamo letto, il Consiglio di Stato sembra che abbia aperto la possibilità di essere socio di una società titolare di farmacia anche a chi per legge è incompatibile purchè non partecipi alla gestione della società.
Questo può valere quindi anche per un medico?
Il fratello di mia moglie, infatti, è uno specialista e vorrei costituire una società con lui perché questo è l’impegno che avevo assunto quando mi ha finanziato in parte l’acquisto della farmacia.
Abbiamo l’impressione che Lei debba “remunerare” diversamente il finanziamento operato da Suo cognato, anche se può essere complicato individuare soluzioni altrettanto soddisfacenti.
Ci siamo comunque occupati fino allo sfinimento [per voi che leggete…] di questi problemi e verosimilmente molto ancora sarà necessario parlarne perché finora la questione delle incompatibilità si è mossa nel senso che Lei probabilmente vuole sottintendere solo per quel che riguarda gli impiegati pubblici o privati e i lavoratori autonomi quando gli uni e/o gli altri partecipino a una società di persone [il discorso però vale solo per la sas] o di capitali senza assumervi ruoli gestori o apicali e dunque come soci di mero capitale.
Corte Costituzionale e CdS sembrano infatti in questo momento perfettamente allineati su tale posizione, anche se il Cds ne ha fatto un “utilizzo applicativo” specifico [e andando, ci pare, perfino oltre la Corte] per i primi tre anni di vita di una società costituita tra vincitori di una sede in forma associata in un concorso straordinario.
Sono comunque temi affrontati ampiamente come potrà cogliere “rovistando” senza fatica nel quotidiano online Piazzapitagora.it.
Ma, ripetiamo, questo orientamento giurisprudenziale non può valere né per chi versi nella “posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia” [pur se le cose potrebbero cambiare anche qui], e sicuramente ancor meno per chi svolga una “qualsiasi altra attività…nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco” o eserciti la “professione medica”.
Quest’ultimo gruppo di condizioni di incompatibilità, infatti, non sembra “emendabile” o derogabile in alcun modo e per nessuna via trattandosi di figure – per come sono delineate nel nuovo comma 2 dell’art. 7 della l. 362/91 combinato con il comma 1 del successivo art. 8 – di incompatibilità assoluta, perciò non soggette, differentemente dagli altri due gruppi, al famoso “filtro” di compatibilità con le novelle della L. 124/2017.
Abbiamo comunque avuto occasione di parlarne a fondo, soffermandoci proprio sull’ “esercizio della professione medica”, anche nella Sediva News dell’11/02/2021 [“Per il Tar Marche una casa di cura non può partecipare a una società titolare di farmacia”], che crediamo quindi valga la pena rileggere.
Forse potrà trarne la sensazione che l’ostacolo dell’incompatibilità con l’esercizio della professione medica possa essere anche superato, magari con qualche artificio [sulla carta peraltro facilmente congegnabile], ma Le suggeriremmo di non puntare seriamente su soluzioni troppo…funamboliche.
(gustavo bacigalupo)
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