Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7308 del 2 novembre u.s., ha riformato TAR Campania n. 40/2021, risolvendo nel senso invocato dal ricorrente [cui il TAR aveva dato torto] sull’equipollenza ex lege – ai fini della valutazione nel concorso straordinario campano – tra “Scienze degli Alimenti e Nutrizione” [la laurea posseduta dai ricorrenti] e “Scienze Biologiche” [quella espressamente inclusa nei criteri adottati dalla Commissione concorsuale].
Nel caso di specie, quindi, al titolo di studio della ricorrente non era stato attribuito il punteggio previsto per la laurea in “Scienze Biologiche”.
Il CdS rileva che in materia di valutazione dei titoli di studio il criterio di riferimento deve essere quello legale previsto dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009 [che indica quali sono i titoli equiparati tra il vecchio e il nuovo ordinamento], precisando che – quando la lex specialis elevi un determinato titolo di studio a requisito di partecipazione – siffatta determinazione discrezionale può comunque essere eterointegrata appunto dall’equipollenza ex lege, senza pertanto che sia necessaria una disapplicazione del bando.
In definitiva, la Commissione – proprio tenuto conto delle disposizioni previste dalla legge in materia di equipollenza tra i titoli, che richiedono una valutazione complessiva e comparativa delle vecchie e nuove lauree ai fini concorsuali – non godeva di un così ampio margine di discrezionalità [c.d. tecnica] per negare l’equipollenza di “Scienze degli Alimenti e Nutrizione” a “Scienze Biologiche”.
Alla ricorrente, dunque, deve essere riconosciuto il punteggio previsto per la “seconda laurea”, con il conseguente annullamento [parziale, evidentemente] della graduatoria.
(cecilia sposato – cesare pizza)
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