Sono un titolare individuale e vorrei sapere cosa succede se mi rifiuto di mostrare a polizia/carabinieri ecc. l’attestato di misurazione per la pesatura degli stupefacenti. Esiste una norma che mi obbliga alla validazione?
L’art. 348 cod. proc. pen. – se abbiamo ben compreso il senso del quesito, peraltro non dissimile rispetto ad altri cui abbiamo già risposto in altre Sediva news – Le impone in questo caso di collaborare, prevedendo espressamente che “La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa, o a seguito di delega del Pubblico Ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera”.
Anzi, aggiungiamo anche che in questo caso Lei è tenuto ad aderire alla richiesta anche secondo il vs. Codice deontologico e quindi c’è persino il rischio – in caso di rifiuto di “collaborazione” – di incappare in una duplice infrazione.
Quanto alla “validazione”, forse Lei vorrebbe qualche indicazione circa il verbale o simile che dovrebbe “fotografare” la pesatura dopo che questa ovviamente sia stata effettuata: in questo caso, potrebbero essere forse sufficienti poche righe in carta libera nelle quali Lei dichiari di aver pesato all’interno dei locali della farmacia di cui è titolare [per agevolarla a livello pratico: in …….., Via ……., in quel certo giorno e in quella certa ora, e su richiesta dei Sigg.ri …. (agenti di polizia, carabinieri, ecc.)] una sostanza dichiarata da questi ultimi come stupefacente e/o all’apparenza tale, e di averne rilevato un peso di complessivi …… grammi.
Più o meno, insomma, una cosa del genere.
(valerio salimbeni)
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