Ai sensi dell’art. 113 comma 1 lett. d), T.U. delle leggi sanitarie, la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio di una farmacia “si verifica”, tra l’altro, “per chiusura dell’esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al medico provinciale [oggi, generalmente, il Sindaco], o alla quale il medico provinciale [idem] non abbia consentito in seguito alla notificazione”.
Con la sentenza n. 10708 del 19 ottobre u.s., il Tar Lazio è intervenuto su questa vicenda pronunciandosi in ordine alla legittimità di un provvedimento sindacale di decadenza dal diritto d’esercizio adottato a carico del titolare che aveva bensì in precedenza notificato la chiusura della farmacia senza però attendere il consenso espresso dell’amministrazione e quindi nel “silenzio comunale”.
Il Tar ha accolto il ricorso ritenendo il mero “silenzio” insufficiente a giustificare la decadenza, non potendo prescindere il provvedimento ex art. 113 comma 1, lett. d) T.U.San. – “salva la ricorrenza di particolari ragioni di urgenza” – da una previa contestazione del comportamento del farmacista e dall’assegnazione di termini per le deduzioni.
Qui la decadenza, aggiungono i giudici romani, è subordinata al dissenso circa la chiusura dell’esercizio da parte dell’Autorità competente, che deve quindi essere esplicito e in ogni caso motivato: e questo, vale la pena precisarlo, sia quando la chiusura sia stata precedentemente notificata [come nella fattispecie decisa dal Tar] e sia in caso di chiusura non preannunciata da alcuna comunicazione.

(cesare pizza – gustavo bacigalupo)

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