Sono proprietaria di un immobile soggetto alla sospensione degli sfratti.
Ho letto la Vs Sediva news dell’estate scorsa su questo tema, in cui avete chiarito che con il Decreto Sostegni bis era stata prevista l’esenzione Imu per l’anno 2021. Come posso ottenere il rimborso dell’acconto, se mi spetta, visto che io l’ho pagato?

La sospensione degli sfratti [di cui abbiamo parlato nella Sediva News del 27 luglio 2021, alla quale il quesito probabilmente si riferisce] ha interessato un grande numero di persone; basti pensare che nella sola Roma 4.500 proprietari sono in attesa che cessi per l’appunto il periodo della c.d. Sospensione degli sfratti per poter liberare naturalmente il proprio immobile.
Con la legge di conversione del Decreto Sostegni bis (Dl 73/2021) è stata prevista l’esenzione dall’Imu relativa all’intero 2021 per le persone fisiche – proprietarie di immobili concessi in locazione ad uso abitativo – che a causa dell’emergenza Covid si siano viste sospendere lo sfratto per morosità.
Senonché, ed ecco la questione pratica, la legge di conversione del Sostegni bis è stata pubblicata nella G.U. solo il 25 luglio 2021, quindi dopo la scadenza del termine del pagamento dell’acconto IMU.
I contenuti e le formalità dell’istanza di rimborso, che potrà/dovrà evidentemente presentare al Comune chi aveva già versato l’acconto, sono stati disciplinati da un recente decreto del MEF che ha previsto che, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell’immobile, debbano essere attestati:

  • il possesso dell’immobile;
  • la sua concessione in locazione a terzi a uso abitativo;
  • gli estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta la convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020 [la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021] oppure una convalida di sfratto per morosità successiva al 28 febbraio 2020, [la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021];
  • gli estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’IMU riferita ovviamente all’anno 2021;
  • l’importo di cui si chiede il rimborso;
  • le coordinate bancarie.

Coloro che produrranno l’istanza, attenzione, dovranno presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2022 nella quale – oltre a dover naturalmente dichiarare il possesso dei detti requisiti – dovranno altresì indicare, nello spazio dedicato alle annotazioni, l’ammontare del rimborso.
Ricordiamo però che, more solito, lo stanziamento è di soli 100.000.000,00 euro e che dunque – se la misura non sarà rifinanziata – non potranno in realtà beneficiarne tutti gli aventi diritto.

(aldo montini)

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