[…e anzi forse è proprio questa l’impresa che appare come la “naturale” destinataria di tali agevolazioni]
Vorrei approfittare delle agevolazioni fiscali in vigore per rimodernare la farmacia informatizzandone processi e sistemi e sto pensando, innanzitutto, all’installazione di un robot, come del resto potete immaginare.
Tuttavia, qualcuno mi ha detto che i bonus per “Industria 4.0” non possono essere utilizzati se l’esercizio non possiede particolari requisiti tecnologici (che sarebbe proprio l’obiettivo che vorrei perseguire con gli investimenti che ho in mente…).
Le agevolazioni fiscali per la c.d. “transizione 4.0” consistono attualmente in crediti di imposta di misura assai rilevante per determinate categorie di beni – materiali e immateriali – funzionali proprio alla trasformazione dei processi produttivi [ma per un esercizio commerciale come la farmacia dobbiamo parlare, più correttamente, di processi distributivi] e dei sistemi aziendali in chiave informatica avanzata, con particolare attenzione all’efficienza, all’interazione uomo-macchina e alla sicurezza sul lavoro.
Gli incentivi premiano, per l’appunto, le imprese che si apprestano a compiere questa “rivoluzione”.
Pertanto non solo la ratio delle disposizioni che li hanno introdotti ma – diremmo – il comune buon senso ci porta a concludere che se l’obiettivo che il legislatore persegue è quello di favorire la digitalizzazione e l’innovazione dei processi aziendali per le imprese operanti nel nostro territorio, vengono ad essere esattamente quelle più carenti di quei determinati requisiti tecnologici le imprese “naturalmente” destinatarie delle agevolazioni in argomento.
D’altra parte, nella lettera della legge non è dato minimamente rintracciare limiti e/o preclusioni del genere.
Ricordiamo, infatti, in estrema sintesi che:
- il credito d’imposta è attribuibile a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa – che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
- la fruizione del beneficio è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonchè al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- il “bene 4.0” acquistato, infine, deve effettivamente essere utilizzato dall’impresa beneficiaria dell’agevolazione, cioè deve effettivamente entrare in funzione.
Non viene quindi posta nessuna condizione circa eventuali profili tecnologici e/o innovativi già raggiunti dall’impresa beneficiaria [o aspirante tale] del credito al momento dell’investimento.
Abbiamo insomma l’impressione che anche Lei possa di conseguenza pianificare con serenità l’operazione che sta progettando, contando dunque anche su questo credito d’imposta, sempreché naturalmente siano rispettate tutte le altre prescrizioni previste dalla legge.
(stefano civitareale)
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