[…ma in realtà non potrebbe essere diversamente]
L’art. 121 del Decreto Rilancio, come si ricorderà, ha offerto – per gli interventi di risparmio energetico e/o antisismici sostenuti negli anni 2020 e 2021 – la possibilità di scegliere, in luogo della detrazione, il c.d. sconto in fattura, in accordo naturalmente con la/le ditta/ditte che esegue/eseguono i lavori, oppure la cessione del credito ad altri soggetti (tipicamente banche e/o altri enti finanziari).
Ma se a porre in essere l’intervento fosse una società di persone ( anche titolare di farmacia) a chi spetterebbero questi benefici: alla società in quanto tale o ai singoli soci?
La risposta esatta è: ai singoli soci; anche se una prima lettura della norma citata – che riserva la facoltà di trasferimento del credito a coloro che “sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2” – parrebbe suggerire che sia la società che ha sostenuto i lavori ad averne diritto.
Del resto, depongono per l’altra conclusione – cioè per la spettanza del diritto ai soci – due ulteriori importanti considerazioni:
– in primo luogo, c’è la natura di soggetto fiscalmente “trasparente” della società di persone che infatti non è titolare del rapporto di imposta (Irpef) cui afferisce la detrazione perché il reddito dichiarato viene attribuito automaticamente a ciascun socio in ragione del rapporto di partecipazione agli utili e nella stessa proporzione viene imputato anche l’onere sostenuto dalla società, ai fini del godimento della detrazione nella dichiarazione dei redditi personale;
– e poi, l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale è un’alternativa all’utilizzo diretto della detrazione spettante, esercitabile esclusivamente dal titolare della detrazione (cioè, per l’appunto, il socio).
In definitiva, così come per i condomìni, anche per le società “trasparenti” si verifica una frattura tra il soggetto che sostiene le spese e quello beneficiario della detrazione o, di conseguenza, titolare dell’opzione per la successiva cessione: per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, infatti, è sempre ed unicamente il condòmino beneficiario della detrazione ad avere diritto a cedere il credito corrispondente alla detrazione che egli non intenda far valere direttamente in dichiarazione.
(stefano civitareale)
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