Lo stato di emergenza Covid ha spinto il Governo – come sappiamo – all’emanazione di alcuni provvedimenti volti a tutelare le categorie più deboli, e tra questi anche il c.d. blocco degli sfratti.
La misura è stata introdotta, in forma generalizzata, dall’art. 103, comma 6, del Cura Italia [dl. 17 marzo 2020, n. 18], poi confermata e prolungata sino al 30 giugno 2021 con il decreto milleproroghe [dl. 31 dicembre 2020 n. 183].
Per blocco degli sfratti si intende in particolare la sospensione dell’esecuzione:

  1. dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, dovuti alla morosità dei conduttori [mancata corresponsione del canone alle scadenze pattuite];
  2. dei provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione – ai sensi dell’art. 586, comma 2, c.p.c. – del decreto di trasferimento di immobili pignorati e abitati dal debitore e/o dai suoi familiari;
  3. delle procedure esecutive immobiliari aventi a oggetto l’abitazione principale dell’esecutato [art. 54 ter del Cura Italia].

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 128 del 22 giugno 2021, ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale della proroga sino al 30 giugno 2021 della sospensione dell’esecuzione delle procedure di cui al punto c), in quanto “il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021)”.
Lo “stato dell’arte” ad oggi è dunque quello delineato dal Decreto Sostegni che contempla una doppia proroga differenziata, secondo la data del provvedimento giudiziario di rilascio, ed esattamente:

– per i provvedimenti adottati tra il 28 febbraio e il 30 settembre 2020, il blocco opererà sino al 30 settembre 2021;

– per quelli, invece, adottati tra il 1° ottobre 2020 e il 30 giugno 2021, il blocco si protrarrà sino al 31 dicembre 2021.

Esulano ad ogni buon conto dal blocco degli sfratti tutte le altre ipotesi di liberazione degli immobili, come ad esempio:

  • gli sfratti per finita locazione
  • l’esecuzione per rilascio dell’immobile per mancanza di titolo
  • le occupazioni abusive.

Tuttavia, l’avvenuta conversione in legge del Decreto Sostegni bis – e con lo specifico emendamento aggiunto in extremis all’originario testo del dl. -ha reso ufficiale l’esenzione dall’Imu relativa all’intero 2021 per tutti i proprietari di immobili che a causa dell’emergenza Covid si siano visti sospendere lo sfratto per morosità, come sopra detto.

(aldo montini)

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