Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7045 del 20 ottobre u.s, si è espresso sulla delicata questione della legittimità dell’obbligo vaccinale  posto a carico – dall’art. 4 del D.l. 44/2021 – degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, concludendo anche, tra l’altro, per l’inconfigurabilità di qualsiasi contrasto delle relative disposizioni con le norme e i principi costituzionali e comunitari in vigore e dunque per la piena legittimità dell’obbligo [sul tema v. Sediva News del 09.04.2021: “Neppure il farmacista “no vax” potrà essere sospeso dall`albo”].
Il Supremo Consesso, dopo aver riformato la sentenza di primo grado [del Tar Friuli] per aver ritenuto inammissibile il gravame introduttivo per la pretesa assenza dei presupposti del ricorso collettivo – perché presentato da professionisti sanitari appartenenti a ordinamenti diversi – e aver quindi ritenuto ammissibile l’impugnazione, respinge tuttavia nel merito il ricorso.
I ricorrenti avevano lamentato l’illegittimità degli atti con i quali le Aziende Sanitarie avevano inteso dare applicazione dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, deducendo sul piano del merito due ordini di censure, entrambi evidentemente rigettati dal CdS.
Sul primo, che aveva riguardato l’asserita mancanza di efficacia e sicurezza dei vaccini anti Covid, il CdS osserva in particolare che la commercializzazione del vaccino, secondo la vigente normativa UE, “passa attraverso una raccomandazione da parte della competente Agenzia europea per i medicinali (EMA), che valuta la sicurezza, l’efficacia e la qualità del vaccino”, ed è su questa base che la Commissione europea – continua la sentenza – può procedere ad autorizzare la commercializzazione nel mercato dell’Unione, dopo avere consultato gli Stati membri che devono esprimersi favorevolmente a maggioranza qualificata.
La procedura/autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, utilizzata per la vaccinazione anti Covid 19, non deve in quanto tale – precisa ancora il CdS – essere considerata una “scorciatoia” priva di fondamento scientifico, essendo ben diversamente il frutto di una espressa previsione comunitaria che dunque nulla ha a che vedere con la situazione di emergenza pandemica.
Quindi, l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata delinea un quadro solido e controllato del farmaco e non può perciò  essere confusa con la c.d. autorizzazione di emergenza che d’altra parte non è in grado in principio di dare le stesse garanzie.
I vaccini, insomma, non hanno natura sperimentale anche se – come quelli anti Covid – approvati all’esito di una fase di sperimentazione che non incide di per sé sulla sicurezza ed efficacia dei dati acquisiti, a loro volta garantiti – questo è il punto – dalle conoscenze scientifiche e comprovati dai risultati raggiunti a seguito della loro somministrazione, peraltro effettuata nel rispetto del rapporto rischi/benefici nel breve periodo.
Quanto al secondo ordine di censure – più strettamente inerenti agli aspetti giuridici della complessiva vicenda – il CdS riconosce, come detto, la piena legittimità dell’obbligo vaccinale ex art. 4 DL 44/2021, ritenendolo in ogni caso compatibile – giova ribadirlo -sia con i principi costituzionali, che con quelli della UE e della CEDU.
Intanto, sottolinea la sentenza, l’odierna situazione emergenziale ha imposto interventi pronti e risoluti da parte delle Autorità Sanitarie al fine di impedire – per quanto possibile – la diffusione del virus, a nulla rilevando il c.d. ignoto irriducibile, ovvero l’impossibilità di avere dati certi e sicuri sugli effetti della vaccinazione nel lungo periodo.
In ambito sanitario, infatti, il principio di precauzione permette al legislatore di imporre “l’utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi […] assicurino più benefici che rischi”, con la conseguenza che quella dell’obbligatorietà della vaccinazione diventa questione che implica un delicato bilanciamento tra i valori costituzionali dell’autodeterminazione e della salute pubblica.
La stessa Consulta, d’altronde, ha più volte riconosciuto la compatibilità di trattamenti sanitari obbligatori con l’art. 32 Cost., purchè essi siano diretti a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri.
Per quel che concerne, inoltre, il diritto sovranazionale, i ricorrenti lamentavano l’incompatibilità dell’art. 4 con l’art. 8 della CEDU che sancisce il diritto al rispetto della “vita privata e familiare”.
Sul punto il CdS, aderendo a un’interpretazione di segno opposto, ha affermato che l’obbligo di vaccinazione – perseguendo una finalità d’interesse pubblico – consente l’ingerenza pubblica nella sfera privata e familiare, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Affermazioni che a noi  paiono tutte sufficientemente condivisibili.
Concludendo, è indubbiamente apprezzabile e meritorio il tentativo del CdS di dare un quadro complessivo e sistematico di buona parte di questa materia, peraltro solo recentemente tornata alla ribalta, ma certo i nostri supremi giudici amministrativi avrebbero potuto – ricorrendone in realtà i presupposti –  fornire un’interpretazione/soluzione anche della vexata quaestio riguardante le conseguenze dell’accertata mancata vaccinazione.
Resta quindi tuttora in piedi il dubbio se il professionista sanitario no vax possa/debba essere sospeso dall’esercizio della professione [magari con tanto di annotazione nell’Albo, come indicato dal Ministero della Salute…], o se il DL 44/2021 faccia conseguire a suo carico soltanto l’interdizione dal compimento di attività professionali che comportino contatti interpersonali [v. Sediva News 4.10.2021: Il farmacista collaboratore no vax…].
Noi propendiamo per il secondo corno del dilemma, ma – anche se il 31 dicembre, che dovrebbe auspicabilmente comportare la fine di tutto, è ormai vicino – un chiarimento giurisprudenziale sarebbe comunque opportuno, visto l’utilizzo variegato e contraddittorio della normativa cui stiamo assistendo.

(gustavo bacigalupo – cecilia sposato)

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