[…e sopraggiunta disoccupazione del coniuge onerato]
Mio marito, da cui sono separata, è disoccupato da oltre un anno. Nonostante il giudice in sede di separazione gli abbia imposto di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli, sono mesi che non rispetta i suoi obblighi, giustificandosi con il difficile periodo lavorativo. Come posso tutelare i ragazzi?
Il Tribunale di Reggio Calabria si è occupato recentemente di una vicenda non dissimile da quella descritta nel quesito, affermando che il sopravvenuto stato di disoccupazione del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento dei figli [siano essi minori o maggiorenni non autosufficienti] non è di per sé causa giustificativa dell’esonero dall’obbligazione.
È una decisione che ha in sostanza ribaltato il tradizionale orientamento [che invece individuava nella disoccupazione un ostacolo alla corresponsione delle somme dovute], assumendo che l’onere di contribuzione rappresenta un elemento indefettibile nel rapporto tra genitori e prole in caso di separazione e che non può quindi essere eluso in alcun modo.
Stando a questa decisione, che peraltro ci risulta tuttora isolata, Suo marito sarebbe quindi tenuto al versamento delle somme dovute, ma ci pare che anche in questa evenienza gli importi dovrebbero essere ricalcolati ed eventualmente ridotti proprio in considerazione della diversa effettiva capacità lavorativa del coniuge onerato, tenuto conto che lo stato di disoccupazione non può non incidere perlomeno sul quantum da corrispondere.
Bisogna comunque attendere, è chiaro, nuove pronunce e soprattutto conoscere l’orientamento della Suprema Corte.
(cesare pizza)
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