[…ma non c’è nessun obbligo per il datore di lavoro di adeguarsi]

Con la legge di bilancio di quest’anno – come avrete ricordato anche voi – è stato aumentato a 10 euro il valore facciale di ogni buono pasto riconosciuto ai dipendenti della farmacia.
Sono obbligato ad adeguarmi?

In realtà, come ci pare di aver chiarito in termini non equivoci,  quel che è stato elevato da 8 a 10 euro è soltanto il tetto massimo esente da imposte e contributi previdenziali di ogni singolo ticket restaurant [parliamo sempre, evidentemente, del ticket nel formato elettronico] corrisposto dalla farmacia al collaboratore, che poi è esattamente il valore riportato sul buono stesso.
Fino a quel valore – che a partire dall’1/1/2026 sale, appunto, a 10 euro – il beneficio del benefit, proprio in virtù dell’esenzione da imposte e contributi previdenziali, diventa perfettamente corrispondente al costo sostenuto dall’azienda che dunque finisce per “massimizzare” [per così dire], perlomeno sul piano della gratificazione del proprio collaboratore, l’onere economico sostenuto per l’acquisto dei buoni.
Ma, beninteso, non c’è nessun obbligo datoriale di adeguarsi a questo nuovo limite riconoscendo di conseguenza ai dipendenti un benefit di valore più alto [sempreché, è ovvio, la farmacia non abbia per caso già adottato “spontaneamente” una misura più favorevole per il personale, disinteressandosi del maggior costo fiscale…], e invece c’è soltanto – che tuttavia non è poco – la convenienza di vedere elevata la soglia di non imponibilità dei voucher corrisposti con tutti i vantaggi che già conoscete e di cui abbiamo infatti parlato in più circostanze.

(stefano civitareale)

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