Come ben sappiamo, perché in questi giorni non si è parlato di altro, il Dl. 127 ha introdotto – con effetto dal 15 ottobre p.v. – l’obbligo di certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro, e quindi anche per i dipendenti della farmacia diventa obbligatorio da quella data, e fino al 31 dicembre p.v. [salva una non impossibile proroga dello stato d’emergenza…], esibire il Green pass e sono previste, in caso di inosservanza, sanzioni sia per il datore di lavoro che per il dipendente che possono arrivare fino a 1.500,00 euro.

Quindi, anche la Farmacia – e per essa il suo titolare in forma individuale o l’amministratore della società titolare – è tenuta a:

– verificare il possesso del Green pass da parte di tutti i lavoratori e possibilmente al momento del loro ingresso nel luogo di lavoro;

– definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative relative al controllo della certificazione verde;

– indicare entro la stessa data – e con un atto formale di cui diremo meglio tra un momento – il soggetto incaricato [e questo, attenzione, crediamo valga anche nel caso in cui si tratta dello stesso titolare individuale o dell’amministratore] dell’accertamento delle eventuali violazioni delle norme prescrittive.

Entrando ora nel dettaglio degli obblighi posti a carico della Farmacia, le modalità operative di controllo dovranno essere effettuate tramite applicazione software denominata “VerificaC19”, che garantisce la privacy del lavoratore non memorizzando informazioni relative alla sua persona.

Queste comunque, in sintesi, tali modalità:

a) l’incaricato del controllo potrà effettuare la verifica anche a campione [garantendo il controllo di almeno il 50% degli interessati], e preferibilmente al momento dell’ingresso nel locale farmacia, richiedendo al personale il QR Code, digitale o cartaceo, del proprio certificato verde;

b) attraverso la ricordata APP “VerificaC19”, l’incaricato leggerà poi il QR Code;

c) l’APP mostrerà all’incaricato del controllo [o al datore di lavoro] le seguenti informazioni:

  • certificazione valida con l’indicazione del nome e del cognome del lavoratore;
  • certificazione NON valida, e in tal caso evidentemente il dipendente non potrà accedere nel luogo di esercizio della farmacia.

Inoltre l’accertatore [il datore di lavoro o l’incaricato] non potrà effettuare foto o copie dei Green pass che gli verranno presentati né conservare alcuna informazione della propria attività.

Come avrete sicuramente compreso, l’affidamento a un terzo soggetto [appunto l’incaricato] – da parte del datore di lavoro che non intenda provvedervi personalmente – del controllo della certificazione relativa al Green pass presuppone ineludibilmente un atto formale, che può tuttavia risolversi nel concreto in un semplice documento, redatto in duplice copia di cui una per la Farmacia e l’altra per l’incaricato.

Il documento, specificando le attività che potranno/dovranno essere compiute dall’incaricato [che poi, in realtà, sono soprattutto quelle indicate sub a), b) e c)], designa/delega appunto al controllo una persona di fiducia del datore di lavoro, che può ovviamente essere anche un dipendente della farmacia.

Almeno allo stato, parrebbero dunque queste le procedure da osservare per ridurre al minimo il rischio di sanzioni.

Per la verità, era stato preannunciata per venerdì scorso l’emanazione di un provvedimento di aggiornamento/integrazione del Dpcm del giugno 2021 relativo, come si ricorderà, alle modalità operative prescritte per il controllo – sempre sul versante Green pass – dei locali pubblici: ma almeno per il momento questo provvedimento non c’è stato e pertanto dovranno intendersi applicabili le disposizioni dettate a suo tempo.

Ma verosimilmente, anche per la grande incertezza che caratterizza la prima fase applicativa del provvedimento, arriveranno ben presto norme ulteriori.

(aldo montini)

 

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