Un’ordinanza del 1° giugno u.s. [la n. 17356] della Corte di Cassazione ci dà l’opportunità di soffermarci brevemente su un aspetto particolare dell’annullabilità del testamento olografo, ricordando che quest’ultimo è uno dei tre testamenti ordinari previsti dal codice [art. 601], gli altri due essendo il testamento pubblico e il testamento segreto.

È sempre utile in ogni caso rimarcare – essendo un tema di ampio interesse – quel che distingue le tre forme di disposizioni testamentarie, ed esattamente:

  • il testamento olografo è quello redatto interamente di pugno dal testatore, cioè “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore”, come ricorda l’art. 602, comma1;
  • il testamento pubblico è quello invece ricevuto [e ovviamente redatto] da un notaio alla presenza di due testimoni;
  • da ultimo, il testamento segreto può essere scritto dal testatore [o da un terzo, quanto ne ricorrano i rigorosi presupposti ex art. 598] e consegnato al notaio [alla presenza dei soliti due testimoni] che lo conserverà.

Però, come abbiamo visto all’inizio, l’oggetto di questa breve disamina è oggi il testamento olografo e in particolare, guardando alla fattispecie decisa dalla Cassazione, la sua data, ricordando a tale specifico riguardo che l’art.602, comma 3, prevede che  la data deve contenere “l’indicazione di giorno, mese e anno”.

Ne deriva pertanto che – nel caso in cui la data non sia “certa” e/o completa [e nella vicenda affrontata dalla Corte nel testamento era stato riportato semplicemente l’anno in cui era stata redatto, ad esempio soltanto “2025” o “2026”] – l’atto è annullabile, come peraltro previsto dall’art. 606 cod. civ., e in particolare dal secondo comma*.


*Art. 606 cod. civ.: “Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo [602 c.c.], ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio [603 c.c.].”
“Per ogni altro difetto di forma [così continua la disposizione] il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse.”
Infine “L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie [590 c.c.].”


Ma talora può essere sufficiente – per “datare” il testamento conformemente al disposto normativo – che esso contenga anche solo un’indicazione che, pur “semplice”, sia però inequivoca, come ad esempio “Pasqua 2026”; quel che tuttavia sembra essenziale è che l’arco temporale [almeno un…”arco”] sia ben identificato/identificabile, perché – come rileva correttamente la stessa Cassazione – la data è un requisito essenziale che “non può essere desunto aliunde” e dunque, conclude il provvedimento, la mera indicazione del solo anno – come appunto nel caso deciso in quella circostanza – può dar seguito all’annullabilità del testamento.

È bene insomma prestare molta attenzione [anche perché, non dimentichiamo, il testamento olografo finisce per essere la forma ordinaria di testamento più gettonata] a collocare bene nello spazio e nel tempo le proprie disposizioni di ultima volontà.

                                                                                (matteo lucidi)

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