Il principio riassunto nel titolo era stato affermato per la prima volta – come qualcuno forse ricorderà – dal Tar Lombardia nella sentenza n. 659 del 22/04/2020, che abbiamo illustrato nella Sediva News del 02.11.2020.
L’ATS di Milano aveva infatti proposto appello che ora, con sentenza n. 6745 dell’8.10.2021, il Consiglio di Stato ha rigettato confermando la decisione di primo grado.
Il Supremo Consesso fa propri gli assunti del Tar che, vale la pena ricordarlo, aveva accolto il ricorso della farmacia contro l’originario diniego da parte dell’ATS del rilascio del provvedimento di autorizzazione.
Anche per il CdS il fattore decisivo sta nell’assoluta inaccessibilità al pubblico del locale utilizzato dalla farmacia come (secondo) laboratorio galenico, quel che pertanto rende qui non invocabile né il rispetto della distanza dalle altre farmacie né l’inerenza del diverso locale alla porzione territoriale ascritta alla sede di riferimento.
Dunque, come già rilevato nella precedente circostanza, una farmacia può liberamente aprire sul territorio anche… dieci magazzini supplementari, tutti dislocati qua e là sul territorio comunale, come allo stesso modo può destinare a laboratorio galenico [naturalmente con il rispetto di tutte le condizioni prescritte per la preparazione/conservazione di sostanze, farmaci magistrali ecc.] anche un locale lontano o lontanissimo da quello in cui viene propriamente esercitata la farmacia e nel quale quindi sono dispensati all’utenza/clientela medicinali etici, preparazioni galeniche o magistrali, SOP, OTC, altri prodotti e/o articoli normalmente venduti in farmacia e, in generale, prodotti e/o articoli per la salute e/o il benessere della persona.
Ed è questo probabilmente il definitivo punto di arresto del Consiglio di Stato sulla vicenda.
(gustavo bacigalupo)
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