Come abbiamo potuto cogliere agevolmente dalla stampa anche quotidiana, che ne parla ormai da tempo, con il Dl. n. 127 del 21 settembre 2021 l’Esecutivo ha reso obbligatorio munirsi del Green pass anche per i lavoratori pubblici e privati.
In particolare, gli artt. 1 e 3 del Decreto Legge integrano la l. 87/2021, rispettivamente, con l’art. 9 quinquies e l’art. 9 septies, stabilendo che dal 15 ottobre p.v. l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro è subordinato alla presentazione della certificazione verde che, ricordiamo, può essere conseguita:
- quale effetto dell’inoculazione del vaccino anti-Covid19 [validità 12 mesi];
- previo tampone molecolare naso-faringeo [validità 72 ore] o molecolare salivare [validità 72 ore] o antigenico rapido [validità 48 ore];
- mediante certificato di guarigione dal Covid19, naturalmente in caso di mancata vaccinazione [validità 6 mesi].
- I destinatari dell’obbligo
Così l’art. 3, comma 1 Dl. 127/2021: “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”.
Come si vede, perciò, l’area di operatività dell’obbligo di dotarsi del Green pass diventa particolarmente estesa.
Il legislatore, infatti, ha scelto deliberatamente di non porre alcun “limite” all’applicabilità della norma, individuando ad esempio specifiche figure lavorative e/o professionali le cui prestazioni avrebbero potuto essere condizionate al possesso od esibizione del Green pass, ma ha optato ben diversamente per l’estensione del raggio d’azione del provvedimento a “chiunque svolge un’attività lavorativa” [nel settore privato, come in quello pubblico].
Ne deriva, di conseguenza, che sarà tenuto a presentare il Green pass in azienda non solo il prestatore di lavoro subordinato, ma anche il lavoratore autonomo, il libero professionista, il collaboratore familiare, ecc…
- Il controllo
Così l’art. 3, comma 4, Dl. 127/2021: “I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 […].”.
E così il successivo comma 5: “I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.”.
Il datore di lavoro dovrà pertanto verificare che il personale presente in azienda sia in possesso del certificato verde.
La verifica, come abbiamo appena letto, potrà essere effettuata ‑ anche a campione – al momento di ingresso sul luogo di lavoro e l’impresa, con atto formale, potrà nominare un soggetto preposto all’accertamento del rispetto delle prescrizioni normative.
Quanto alle modalità di effettuazione del controllo si dovranno attendere le apposite linee guida che il Governo si appresta a definire.
- Le sanzioni
Così l’art. 3, comma 6, Dl. 127/2021: “I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.”.
E così il successivo comma 7: “Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.”.
E così il comma 8: “L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.”.
E il comma 9: “In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.”.
Nel caso in cui il lavoratore – attenzione, nelle aziende con più di 15 dipendenti – non sia in possesso del Green pass, sarà considerato assente ingiustificato fin quando non presenterà il certificato verde e per tutto il periodo non gli sarà dovuto alcun compenso retributivo.
Quando l’azienda invece conti non più di 15 dipendenti[perciò nella gran parte delle farmacie], il lavoratore sprovvisto di Green pass – dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata – sarà sospeso per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato dall’azienda per la sua sostituzione ma comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
Inoltre, ai lavoratori sprovvisti di Green pass “sorpresi” sul luogo di lavoro sarà irrogata una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 Euro [art. 3, comma 9 D.L 21 settembre 2021 n. 127].
N.B. La mancanza della certificazione verde non rappresenta in ogni caso un valido motivo di licenziamento.
Si tenga anche conto che la presenza accertata in azienda di lavoratori sprovvisti di Green pass comporta una sanzione specifica per il datore di lavoro che va da 400 a 1.000 Euro [come previsto dall’art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19].
- Tamponi antigenici rapidi e prezzi calmierati
Due parole, infine, anche su questo tema, visto che se ne occupa anche l’art. 4 del Decreto Legge, disponendo che tutte le strutture debbano osservare – in corrispettivo di questi servizi [anche se, come abbiamo già avuto occasione di rilevare, si tratta di una vicenda in cui la consegna di merce prevale sull’erogazione di un servizio…] – prezzi calmierati.
Nello specifico, il protocollo d’intesa siglato tra il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e il Ministro della salute prevede, come le farmacie ben sanno, due fasce di prezzo in base all’età:
- 8€ per i minori di anni 18;
- 15€ per tutti gli altri.
Per le farmacie e/o le altre strutture che applichino prezzi superiori a quelli suindicati è prevista l’irrogazione di sanzioni di ammontare compreso tra 1.000 e 10.000 Euro.
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Prima di concludere, ci sembra valga la pena precisare – tenuto conto anche dei quesiti che ci sono stati posti al riguardo in questi giorni – che l’obbligo di vaccinazione a carico dei professionisti/operatori sanitari di cui all’art. 4 del D.L 44/2021 [ampiamente da noi illustrato nella Sediva News del 14 aprile 2021] è da tenere ben distinto da quello del possesso e/o esibizione del Green pass sul luogo di lavoro.
È bensì vero, infatti, che la certificazione si ottiene anche a seguito dell’inoculazione del vaccino, ma l’obbligo di vaccinazione che il citato Dl. 44 pone a carico dei farmacisti [come di tutti i professionisti sanitari] non può essere minimamente eluso ricorrendo alle altre modalità diverse dalla vaccinazione previste per l’acquisizione del Green pass e quindi, per intenderci, neppure i farmacisti potranno ricorrere, ad esempio, a tamponi antigenici o molecolari in via sostitutiva alla vaccinazione.
Non crediamo siano necessarie altre notazioni.
(gustavo bacigalupo-matteo lucidi)
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