Per gli anni 2021 e 2022 il c.d. “bonus pubblicità” – cui possono accedere tutte le imprese e, quindi, anche le farmacie in qualsiasi forma giuridica esercitino l’attività (ditta individuale o società di persone/di capitali) – viene concesso nella misura del 50% degli investimenti effettuati in ciascuno dei due anni senza la condizione dell’incremento minimo dell’1% rispetto all’anno precedente e questo, si badi bene, sia per la pubblicità veicolata per il canale stampa (anche digitale) che per i passaggi sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
La novità è stata introdotta dal Decreto Sostegni-bis, modificando sul punto la Legge di Bilancio 2021, che inizialmente aveva previsto la misura del 50% della spesa senza la condizione dell’incremento minimo dell’1% esclusivamente per la stampa e non per la radio‑tv.
Soltanto per il 2021, inoltre, è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari realizzati o ancora da realizzare nel 2021, anche nel periodo “straordinario” 1-31 ottobre, pur restando valide le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo “ordinario” 1-31 marzo (sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove regole): si tratta, quindi, di una vera e propria riapertura dei termini.
Si profila, quindi, una buona opportunità per tutte quelle farmacie che non hanno effettuato la prenotazione entro il 31 marzo scorso e che ora, di conseguenza, tornano in pista per cogliere un’agevolazione quanto mai interessante, dato che nei fatti – venuta meno la condizione dell’incremento minimo dell’1% rispetto all’investimento in pubblicità dell’anno precedente – finisce per premiare queste spese quali che siano le risorse ad esse destinate.
(stefano civitareale)
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