Ho stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile abitativo e vorrei iniziare i lavori di ristrutturazione prima del rogito; potrò usufruire in tal caso della detrazione Irpef del 50% per ristrutturazioni edilizie?

Può beneficiare della detrazione Irpef delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio anche il futuro acquirente di un immobile, a condizione che sia stato stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di vendita ovvero il rogito dell’unità immobiliare alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.

Pertanto, fermo il rispetto degli adempimenti necessari – tra i quali, ricordiamo, la comunicazione all’Enea in taluni casi [v. al riguardo Sediva News del 28 novembre 2018] e il c.d. bonifico parlante da cui risultino la causale del versamento [v. art. 16-bis del Dpr 917/1986], il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del pagamento – è indispensabile che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile e naturalmente esegua gli interventi a proprio carico.

La detrazione, attenzione, spetta al futuro acquirente alle condizioni sopra precisate anche nel caso in cui non si perfezioni l’acquisto definitivo [vicenda molto rara, evidentemente].

 (mauro giovannini)

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