L’ormai molto prossima scadenza del pagamento del diritto camerale rende forse utile riepilogare schematicamente le principali regole e i meccanismi di calcolo del diritto dovuto dalle imprese alle CCIAA.
Il c.d. diritto camerale è un tributo – come noto – che tutte le imprese [individuali e societarie] iscritte al Registro delle Imprese devono pagare alla Camera di Commercio per il solo fatto di essere iscritte al Registro stesso e al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.).
È un diritto dovuto per anno solare e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nel corso dell’anno, e quindi va liquidato nel suo importo integrale da chi risulti/sia risultato iscritto o annotato nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. anche per un solo giorno dell’anno di riferimento.
Il Ministero dello Sviluppo economico (MiSe), con la nota n. 286980 del 22 dicembre 2020, ha comunicato per il 2021 le stesse misure del diritto annuale previste per il 2020 confermando di conseguenza le tariffe stabilite dal decreto interministeriale del 21 aprile 2011 ridotte del 50% così come stabilito a sua volta dall’art. 28 DL 90/2014 [convertito in Legge 114/2014].
Si riportano allora qui di seguito gli importi base 2021 sia delle misure fisse [che già tengono conto della detta riduzione del 50%] che delle misure percentuali che peraltro vanno evidentemente calcolate sul risultato scaturente dal conteggio per fasce di fatturato.

DIRITTI CAMERALI 2021: IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

[importi base]

  Sede Unità Locale
Imprese che pagano in misura fissa (importi base)
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 44 € 8,80 €
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100 € 20 €
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa (importi base)
Società semplici non agricole 100 € 20 €
Società semplici agricole 50 € 10 €
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 100 € 20 €
Soggetti iscritti al R.E.A. 15 €  
imprese con sede principale all’estero
Per ciascuna unità locale/secondaria 55 €

 Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè imprese iscritte nel Registro diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie), bisogna per esse applicare al fatturato 2020 le aliquote sotto indicate.

DIRITTI CAMERALI 2021: IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA PERCENTUALE

[importi base]

scaglioni di fatturato

(somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)

aliquote
da Euro a Euro  
0 100.000 200 € (misura fissa)
oltre 100.000 250.000 0,015%
oltre 250.000 500.000 0,013%
oltre 500.000 1.000.000 0,010%
oltre 1.000.000 10.000.000 0,009%
oltre 10.000.000 35.000.000 0,005%
oltre 35.000.000 50.000.000 0,003%
oltre 50.000.000 0,001% (fino ad un massimo di 40.000 €)

 Si ricorda inoltre che la misura fissa per la prima fascia di fatturato – nel calcolo da utilizzare comunque nell’importo integrale di 200 € – è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50% con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000 €, l’importo del diritto annuale da versare è pari a 100 €.
E però, come si è già rilevato a suo tempo, le misure sopraelencate non tengono conto dell’eventuale maggiorazione del 20% per il triennio 2020-2022 che potrebbe essere applicata dalle singole Camere di Commercio, previa autorizzazione da parte del MiSe inviata tramite Unioncamere.
Sia nel caso di misure fisse che commisurate al fatturato dell’esercizio precedente, occorre – quando necessario – provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del MiSe n. 19230 del 30 marzo 2009, quindi applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi.
Ricordiamo infine che, come negli altri anni, per tutte le farmacie assistite sarà lo Studio a provvedere al calcolo del diritto camerale 2021 dovuto per il singolo esercizio annuale e ad aggiungere dunque il relativo importo – con il codice tributo 3850 – alle altre imposte conseguenti al Mod. Redditi 2021-Redd. 2020 [in scadenza, secondo il calendario fiscale attuale, il 30 giugno p.v. ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, il 30 luglio p.v.].
Naturalmente, come per tutti gli altri tributi, invieremo tempestivamente il Mod. F24 delle imposte dovute: il relativo versamento verrà da noi effettuato e addebitato sul c/c indicato dalla farmacia, laddove evidentemente quest’ultima ce ne abbia conferito l’incarico; oppure, nel caso in sia la farmacia a provvedere in modo autonomo mediante home banking, sarà essa stessa a doverlo liquidare direttamente.
La trasmissione dei Mod. F24 alle farmacie sarà accompagnata anche quest’anno da una circolare illustrativa che – è chiaro – renderà nota anche la data dell’eventuale slittamento del termine del 30 giugno [si parla del 20 luglio…].

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

 

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